Capo VI.  Requisiti delle costruzioni: Requisiti spaziali

Articolo 105. Requisiti relativi alle superfici degli alloggi e dei locali

In ogni alloggio si distinguono i seguenti tipi di locale:

a)   spazi o locali di abitazione: camere da letto, soggiorno, cucine e sale da pranzo;

b)   spazi accessori o locali integrativi: studio, sala da gioco, sala di lettura e assimilabili (mansarde, verande, tavernette, ecc.);

c)   spazi o locali di servizio: bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoi, ripostigli, spogliatoi, guardaroba, ecc.

Le superfici minime abitabili degli alloggi (misurate al netto dei muri perimetrali ed interni) sono così fissate:

Le superfici minime abitabili degli alloggi (misurate al netto dei muri perimetrali ed interni) sono così fissate:

¾   l'alloggio a pianta libera deve avere una superficie minima abitabile, composta di locali di abitazione (esclusi i locali accessori e di servizio, ma compreso il bagno), non inferiore a mq. 25 per la prima persona oltre a mq. 10 per ogni successiva persona.

¾   l'alloggio a pianta fissa deve avere una superficie minima abitabile, composta di locali di abitazione (esclusi i locali accessori e di servizio, ma compreso il bagno), non inferiore a mq. 30 per la prima persona oltre a mq. 10 per ogni successiva persona.

Le superfici minime abitabili dei locali (misurate al netto dei muri perimetrali ed interni) sono così fissate:

¾   stanze ad un letto: mq 9,00

¾   stanze a due letti, compresa la cabina armadio anche in muratura: mq 14,00

¾   soggiorno con o senza spazio di cottura: mq 14,00

¾   cucina: mq 9,00

¾   bagno: mq 4,00

¾   secondo bagno: mq 2,00

¾   studio: mq 7,00 e mc 21,00

Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni sarà previsto almeno un servizio igienico accessibile, adeguato alle norme vigenti sugli handicappati.

Articolo 106. REQUISITI RELATIVI ALLE ALTEZZE INTERNE DEI LOCALI.

L'altezza netta interna dei locali (misurata da pavimento a soffitto) è regolata come segue:

a)   locali di abitazione (camere da letto, cucine e sale da pranzo): altezza media interna non inferiore a m 2,70; altezza minima interna non inferiore a m 2,10;

b)   locali accessori o integrativi (studio, sala da gioco, sala di lettura e assimilabili, mansarde, verande, tavernette, ecc. ) nonché locali e spazi di servizio (bagni, posto di cottura, lavanderia, spogliatoi, guardaroba, ecc.); altezza netta media non inferiore a m 2,40; altezza minima non inferiore a m 1,80;

c)   corridoi, spazi riservati alla circolazione verticale e orizzontale, ripostigli: altezza netta media interna non inferiore a m 2,10; altezza minima interna non inferiore a m 1,80;

d)   locali di carattere industriale, artigianale, negozi per la grande distribuzione o comunque aventi superficie netta interna superiore a mq 150: altezza netta media interna non inferiore a m 3; altezza minima interna non inferiore a m 2,20;

Per i locali con soffitto a volte, l'altezza media è la media aritmetica tra l'altezza della saetta e quella del colmo, misurata da pavimento a in­tradosso, con una tolleranza del 5%.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono, in relazione all’uso del locale, essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere consentito l’uso esclusivamente come ripostiglio o guardaroba.

I ribassamenti necessari alla realizzazione di impianti di climatizzazione e cablaggio non si computano ai fini del calcolo dell’altezza media di un locale purché le relative controsoffittature non occupino, in pianta, una superficie superiore ad 1/3 del locale, fermo restando quanto previsto dal comma 3

Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di locali già autorizzati con destinazione d’uso abitativa con è ammessa la conservazione di minori altezze medie che in ogni caso non possono risultare inferiori a m 2,40 per gli spazi di abitazione, fermo quanto previsto al comma precedente per le altezze minime. Non si applica tale disposto in caso di intervento di ristrutturazione che preveda la totale demolizione e ricostruzione o lo spostamento, per i locali interessati, delle quote di imposta dei solai

Articolo 107. Soppalchi

È consentita la realizzazione di soppalchi destinati alla permanenza di persone alle condizioni del presente paragrafo.

La minima altezza dei soppalchi e degli spazi sottostanti non deve essere minore di m 2,10 e la superficie dei soppalchi, esclusa la scala di accesso, non deve essere superiore a un terzo di quella del locale soppalcato.

Qualora l'altezza di entrambi gli spazi (sottostante e soprastante) sia almeno di m 2,30, la superficie del soppalco può raggiungere 1/2 della superficie del locale.

Gli spazi sottostanti e soprastanti che non aderiscono alle pareti esistenti devono essere totalmente aperti e lo spazio superiore deve essere munito di balaustra alta almeno m 1,00.

La regolarità aeroilluminazione deve essere verificata per il complesso del locale soppalcato, considerando la superficie utile complessiva.

Devono essere assicurati tutti i requisiti e le caratteristiche di cui al presente titolo ad eccezione dell'altezza.

In ogni caso, le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.

Articolo 108. Cavedi

I cavedi o chiostrine o pozzi luce sono ammessi solo negli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti e per la diretta aero illuminazione di servizi igienici e di corridoi di disimpegno.

Essi dovranno essere completamente aperti in alto, avere pareti in tinte chiare, pavimento impermeabile con scarico acque piovane, comunicare in basso direttamente con l'esterno o con spazi aperti regolamentari a mezzo di corridoi aventi sezioni almeno pari a 1/5 della superficie del cavedio e comunque di dimensioni non inferiori a m 1,00 per m 2,40 di altezza ed avere dimensioni commisurate all'altezza, misurata dal pavimento del piano più basso illuminato dal cavedio, almeno pari alle seguenti:

¾   altezza fino a m 8 : lato minimo 2,50, superficie mq 6,00

¾   altezza fino a m 12 : lato minimo 3,00, superficie mq 9,00

¾   altezza fino a m 18 : lato minimo 3,50, superficie mq 12,00

¾   Per misure intermedie: si opera con interpolazione lineare.

Per superficie minima si intende quella libera da proiezioni in pianta di parti aggettanti L'altezza dei cavedi, si computa a partire dal piano del pavimento del vano più basso illuminato dal cavedio

I cavedi tecnici o passi d'uomo sono preordinati al passaggio dei condotti tecnici verticali dell'impiantistica del manufatto edilizio Nessun locale può affacciarsi sui medesimi Essi devono contenere strutture fisse di collegamento verticale e piani grigliati per garantire l'accesso agevole e sicuro al personale tecnico. Devono inoltre essere dotati di tiraggio naturale dal piede dell'edificio al colmo del tetto. Possono essere adiacenti e aperti sui cavedi di aeroilluminazione, a condizione che non ne riducano la superficie minima in pianta prescritta.

Articolo 109. Patii

È consentita la realizzazione di patii all'interno delle unità immobiliari come elemento di miglioramento della qualità ambientale quando siano carenti le condizioni di affaccio all'esterno dell'unità immobiliare stessa ovvero quando questi essi esercitino una funzione di miglioramento delle condizioni di ventilazione e raffrescamento.

Essi sono destinati alla ventilazione e illuminazione di ambienti abitabili interni al corpo di fabbrica, possono essere funzionali ad edifici o a parte di essi di non più di due piani e non hanno comunicazione diretta con l'esterno a livello del pavimento.

La superficie netta minima del patio non deve essere inferiore ad un sesto della superficie delle pareti che lo delimitano e non possono avere lati inferiori a m 4.

Articolo 110. Cortili

Le corti o cortili sono costituiti dagli spazi liberi pavimentati all’interno dei lotti di pertinenza degli edifici.

Le dimensioni dei nuovi cortili sono determinate in ciascuna zona omogenea dall’applicazione dei parametri urbanistici delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. Essi devono avere accesso verso uno spazio pubblico esterno transitabile per gli automezzi; ove tali accessi per automezzi debbano superare dislivelli, la loro superficie deve essere antisdrucciolevole, la pendenza e i raggi di curvatura tali da permettere un’agevole percorribilità ed essere dotati di spazio in piano, prima dell’ingresso, lungo almeno m 4,00.

Le dimensioni dei cortili esistenti non possono essere ridotte se non è verificato il rispetto dei citati parametri urbanistici.

In tutti i cortili, anche se di uso comune a più fabbricati, è permesso l'inserimento di ascensori, al fine di garantire l'accessibilità verticale agli edifici, anche in deroga alle norme relative alle distanze.

I cortili devono essere sistemati in modo da evitare ristagni di acque e dotati di presa d'acqua.

E` vietata qualsiasi opera edilizia per effetto della quale risultino peggiorate le condizioni dei cortili esistenti.

Articolo 111. Locali sottotetto

I sottotetti di nuova edificazione ed esistenti possono ospitare locali di abitazione se essi hanno i requisiti dimensionali stabiliti dal presente Regolamento Edilizio e dal Regolamento Locale di Igiene tipo.

I sottotetti di nuova edificazione ed esistenti possono ospitare spazi accessori o locali integrativi e locali di servizio nel rispetto dei requisiti dimensionali stabiliti dal presente Regolamento Edilizio e dal Regolamento Locale di Igiene tipo per la loro funzione. Se condominiali, i locali sottotetto sono accessibili dal vano scala comune, se privati sono accessibili da scala interna all'appartamento di pertinenza. Possono essere dotati di impianto elettrico, riscaldamento, servizio igienico aggiuntivo rispetto al numero minimo previsto dal presente Regolamento Edilizio di superficie minima di mq. 2 e lato minimo di m 1,20, anche a ventilazione forzata

Deve essere comunque data dimostrazione di un sufficiente grado di isolamento della copertura e dei requisiti di comfort della temperatura radiante delle su­perfici interne, con l'adozione di sistemi di copertura adeguati e ventilati. Lo spessore maggiore del pacchetto degli strati di copertura non costituisce a nessun titolo aumento del volume dei locali sottostanti.

Sono comunque fatte salve le disposizioni della normativa Regionale vigente (legge regionale 15 luglio 1996, n. 15) di cui all'Articolo 38 del presente Regolamento Edilizio.

Articolo 112. Spazi di cantinato e sotterraneo

L'utilizzo degli spazi di sotterraneo per attività che comportano la permanenza delle persone (quali servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, cucine per attività ricettive, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali) fermo restando il rispetto di quanto disposto dalle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (con particolare riferimento all’art. 8 del D.P.R. 303/56) potrà essere assentito solo in presenza dei seguenti requisiti:

¾   altezza, superficie minima utile e aeroilluminazione naturale diretta (o condizionamento e illuminazione artificiale) secondo i valori indici previsti per le specifiche destinazioni

¾   vespaio aerato di spessore minimo di m 0,40, pavimento impermeabile, murature perimetrali adeguatamente impermeabilizzate, isolamento termico conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia, rispetto degli indici di fonoisolamento contenuti nel vigente Regolamento Locale di Igiene tipo

¾   scarico regolamentare delle acque mediante pompe di sollevamento o mezzi analoghi dotato di canne di ventilazione sfocianti oltre il tetto

¾   adeguate uscite di sicurezza, nelle dimensioni, nel numero e nella posizione necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 113. Box e autorimesse

Fermo restando quanto previsto in materia di prevenzione incendi, per gli ambienti destinati al ricovero degli autoveicoli è necessaria la verifica di compatibilità con gli spazi abitabili delle unità immobiliari.

In particolare non è consentita la comunicazione diretta tra locali destinati a box e locali di abitazione, tra cui deve interporsi un idoneo disimpegno, con porta a tenuta di fumo e di fuoco REI 60.

I locali destinati a box auto debbono essere dotati di aperture di ventilazione verso l’esterno (o, in sostituzione, di canne di aerazione) aventi sezione netta non inferiore ad 1/30 della superficie netta di pavimento. Le canne di aerazione debbono esser poste a distanza di almeno m 5 da finestre di locali di abitazione.

Articolo 114. Locale deposito rifiuti solidi urbani

Ogni fabbricato deve avere un locale destinato esclusivamente ad accogliere i contenitori dei rifiuti solidi urbani (locale deposito), che deve essere facilmente accessibile da tutti i soggetti anche con mobilità ridotta ed avere dimensioni tali da ospitare un contenitore a carrello per rifiuti di volume non inferiore a litri 1,50 per ogni abitante.

Le canne di caduta sono di regola vietate.

Il locale deve avere:

¾   altezza minima di m 2 e superficie non inferiore a mq. 2

¾   porta metallica a tenuta

¾   pavimenti e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale liscio, impermeabile e facilmente lavabile

¾   torrino esalatore collocato ad una distanza di almeno m 10 dall'apertura del più vicino locale abitabile, qualora il locale deposito non faccia parte del corpo del fabbricato, ovvero prolungantesi oltre il colmo del tetto nel caso contrario

¾   presa d'acqua e griglia a pavimento su pozzetto sifonato collegata alla rete smaltimento acque nere

In alternativa al locale deposito è ammesso lo stazionamento del contenitore (o dei contenitori per raccolta differenziata) in piazzole situate entro il cortile o lo spazio di pertinenza dei fabbricati e realizzate in modo da garantire il decoro dell'edificio e dell’ambiente circostante. Tali spazi non vengono computati nella SLP

Articolo 115. SCALE

Le scale che colleghino più di due piani fuori terra devono essere aerate ed illuminate direttamente dall'esterno, a mezzo di finestre di superficie non inferiore a mq. 1,00 per ogni piano, ovvero a mezzo di lucernario di dimensioni minime di mq. 0,40 per piano servito.

Le pareti del vano-scale fino ad almeno m. 1,80 ed i gradini devono essere di materiale lavabile.

Le scale devono essere agevoli e sicure e dotate di corrimano alto almeno m 0.90. La larghezza delle rampe e dei pianerottoli delle scale deve essere almeno la seguente:

¾   scale a servizio di più alloggi : m 1,20 riducibile a m 1,00 dove esista o sia previsto l'ascensore;

¾   scale a servizio di un alloggio : m 0,80;

¾   scale per cantine e sottotetti : m 0,80.

Le alzate devono essere comprese tra 16 e 18 cm; le pedate devono essere tali per cui la somma di due di esse con una pedata non deve essere inferiore a 63 cm., le rampe di scale a servizio di più alloggi devono essere interrotte, per le nuove costruzioni, ogni 10 alzate da idonei pianerottoli.

Sono consentite le scale a chiocciola con le seguenti dimensioni minime:

¾   a servizio di più alloggi o a due o più piani : larghezza m. 1,00, pedata minima di cm. 25 escluse eventuali sovrapposizioni, alzata              come nel caso generale;

¾   a servizio di un alloggio o di cantine e sottotetti : apertura di diametro non inferiore a m. 1,20.

Le scale delle nuove costruzioni, se uniche, devono essere coperte e, qualora siano l’unico collegamento per alloggi situati su più piani o se poste a servizio di più alloggi, chiuse o protette dalle intemperie su ogni lato.