I requisiti di carattere igienico sono disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge in materia, ed in particolare dal Titolo III del Regolamento Locale di Igiene tipo della Regione Lombardia, approvato dall’A.S.L. di competenza e dal Consiglio Comunale di Casteggio, a cui si deve fare riferimento e che qui viene richiamato integralmente. Le indicazioni contenute negli articoli del presente Titolo hanno pertanto valore integrativo in rapporto alle indicazioni del Regolamento Locale di Igiene tipo.
I requisiti del presente capo, salvo diverse specifiche indicazioni e/o regolamentazioni, si applicano anche per uffici, negozi, studi professionali e laboratori a conduzione familiare, intendendosi gli spazi ove si svolge l'attività assimilabili agli spazi d'abitazione.
Sono fatte salve, comunque, diverse prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di igiene del lavoro per i locali di carattere produttivo e quelle dettate da apposite disposizioni per gli edifici pubblici e di interesse sociale (scuole, ospedali, cimiteri, ecc.).
Ogni spazio confinato deve essere dimensionato in modo da garantire un volume d'aria sufficiente alle attività che deve ospitare. Le modalità con cui perseguire tale obiettivo nella progettazione e realizzazione degli edifici, sono così disciplinate:
¾ ogni ambiente deve essere dimensionato in relazione alla sua geometria ed e in relazione alle effettive condizioni di permeabilità all'aria dei materiali impiegati nella realizzazione degli elementi di confine
¾ devono essere attentamente valutate le eventuali emissioni dei materiali impiegati nella costruzione, le condizioni di effettivo utilizzo di tali spazi, le condizioni dell'inquinamento atmosferico al contorno
L'utilizzo della ventilazione naturale è considerato elemento sufficiente per ottenere idonee condizioni di qualità dell'aria.
Le modalità con cui perseguire tale obiettivo nella progettazione e realizzazione degli edifici sono così disciplinate:
¾ ogni locale deve fruire in tutte le stagioni di aerazione adeguata alla sua destinazione con numero di ricambi adeguato
¾ le sostanze inquinanti prodotte da sorgenti che non siano persone o animali, devono essere abbattute presso le sorgenti medesime o espulse dai locali prima che vi si diffondano
¾ i sistemi di areazione devono evitare pericolose concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo, prodotte dalla e persone e da eventuali processi di combustione, nonché la diffusione nei medesimi degli inquinanti prodotti in altri locali;
¾ Queste condizioni sono in ogni caso assicurate qualora sia previsto:
¾ superfici finestrate apribili con area non inferiore ad 1/10 della superficie di pavimento di ogni vano, misurate convenzionalmente al bordo dei telai delle finestre per tipologie ad anta ed a vasistas. Per tipologia scorrevole o a saliscendi la superficie apribile viene misurata sull’apertura effettuabile. Sono escluse dal calcolo le porte di accesso alle unità immobiliari, se non a diretto contatto con l'esterno dell'edificio e dotate di opportune parti apribili. Le parti apribili computate nei calcoli per la verifica dei rapporti di aerazione devono essere esclusivamente verticali; qualora poste in copertura, potranno essere anche inclinate, purché site ad una altezza da pavimento tale da assicurare il rispetto di tutte le normative di sicurezza. Il comando automatizzato che le attiva deve essere posto in posizione e a distanza di sicurezza, raggiungibile in posizione eretta e facilmente manovrabile anche da persone sedute.
¾ doppio riscontro d’aria effettivo, anche mediante cavedi dell’intero alloggio
In difetto di tale requisito devono applicarsi correttivi ai dimensionamenti effettuati secondo quanto di sposto nel Regolamento Locale di Igiene tipo.
La valutazione degli elementi di ventilazione deve tenere inoltre conto delle eventuale uso della ventilazione ai fini del raffrescamento delle superfici in regime estivo che può essere attuata oltre che in intercapedini anche all'interno dei singoli ambienti.
In sostituzione della ventilazione naturale possono essere adottati sistemi meccanici di attivazione della ventilazione con riferimento alle specifiche destinazioni funzionali dei fabbricati. Per ventilazione attivata si intende il condizionamento o la ventilazione meccanica.
Possono fruire di impianto di condizione ambientale che assicuri i requisiti previsti dal Regolamento Locale di Igiene, garantendo comunque i parametri relativi alle portate d’aria e raccomandati dalle norme di buona tecnica (ASHRAE e ACGIH) in relazione alla destinazione d’uso dei locali ed al numero di utilizzatori con sistemi permanenti adeguati alla destinazione medesima:
¾ i locali destinati a uffici, la cui estensione non consenta l'adeguata illuminazione e areazione naturale dei piani di utilizzazione
¾ i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, nonché i pubblici esercizi
¾ i locali destinati ad attività che richiedano particolari condizioni di illuminazione(quali ad es. cinema, teatri e simili, camere oscure)
Possono fruire di ventilazione meccanica con sistemi permanenti adeguati alla destinazione medesima:
¾ i locali destinati a spogliatoi, gli antibagno
¾ locali destinati a servizi igienici
¾ gli spazi di cottura
I seguenti locali possono essere dotati di aerazione di tipo indiretto senza l’impiego di dispositivi di attivazione o di aperture finestrate:
¾ spazi non destinati alla permanenza di persone (quali ad es.: i ripostigli, le cantine, i sottotetti non abitabili e senza permanenza di persone);
¾ spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale all'interno delle singole unità immobiliari (quali ad es. i corridoi). Nei corridoi e disimpegni che abbiano una lunghezza superiore a m 10,00 o superficie non inferiore a mq 20,00, deve essere assicurata una ventilazione forzata che assicuri il ricambio d’aria necessario in relazione all’uso cui lo spazio è destinato.
La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all'esterno con misura non inferiore a mq 0,50, nel rispetto delle altre norme di aerazione ed illuminazione del presente Regolamento Edilizio e del R.L.I.T.R.L.
Nel caso di bagni ciechi dotati di ventilazione attivata i coefficienti di ricambio devono avere valori non minori dei seguenti:
¾ aerazione continua : 6 volumi/ora;
¾ areazione discontinua : 12 volumi/ora, con comando temporizzato che assicuri almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell’ambiente
I gabinetti degli alloggi devono essere disimpegnati dai singoli locali abitabili, con antibagno avente superficie di almeno 1 mq. Solo per secondi servizi igienici è consentito l’accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto.
L'illuminazione diurna dei locali deve essere pertanto naturale e diretta, sia per ragioni legate alla qualità della luce naturale sia per i risparmi energetici che essa induce.
Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che l'illuminazione naturale dei loro locali sia adeguata agli impegni visivi richiesti.
Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dimensionate e posizionate in modo da permettere l'adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione e, ove possibile, la "visione lontana".
La superficie finestrata dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,018, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un’altezza di m 0,90 dal pavimento.
Tale requisito si ritiene soddisfatto quando la superficie finestrata verticale utile dei singoli locali che fruiscono di illuminazione naturale diurna, misurata convenzionalmente come al comma successivo, non deve essere inferiore al 12,50% di quella del piano di calpestio dei locali medesimi (si deve garantire cioè un "rapporto di illuminazione" non inferiore a 1/8).
La superficie illuminante utile, che deve essere riportata in tabella di progetto, va misurata convenzionalmente al bordo dei telai, ma al netto della eventuale quota inferiore fino ad un'altezza di m 0,60 e della quota superiore eventualmente coperta da sporgenze di qualsiasi tipo (velette, gronde, balconi, ecc.) superiori a m 1,20 e calcolata per un'altezza "p" pari ad 1/2 della sporgenza. La porzione di parete che si verrà a trovare nella posizione "p" sarà considerata per 1/3 (vedi figura 1).
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L = lunghezza della sporgenza p = 1/2 L. Si calcola solo per l > m 1,20 a = superficie finestra calcolata per 1/3 b = superficie utile c = superficie non computabile anche se finestrata (= 60 cm )
La superficie finestrata utile è = b+(1/3 a) |
Figura 1 .SCHEMA ESPLICATIVO DELLA SUPERFICIE ILLUMINANTE UTILE.
Nel caso in cui la profondità "p" dei locali superi di 2,5 volte l'altezza "h" dell'architrave della finestra misurata dal pavimento, il "rapporto di illuminazione" deve essere incrementato proporzionalmente fino al valore massimo del 25% (=1/4) per la profondità massima consentita di 3,5 volte l'altezza dell'architrave della finestra.
Si avrà così, per 2,5 < p/h < 3,5
¾ rapporto di illuminazione minimo = (1 / 8 ) x [ ( p / h ) —1,5 ]
Sono ammessi accorgimenti architettonici e tecnologici che consentano il trasporto e la diffusione della luce naturale.
Di regola la distanza fra pareti non deve essere inferiore all'altezza, misurata dal marciapiede perimetrale al colmo del tetto, dell'edificio più alto. Nel caso in cui ciò non si verifichi e qualora la congiungente il baricentro della finestra formi con la sua proiezione sul piano orizzontale un angolo superiore a 30 gradi, deve essere in questi casi incrementato proporzionalmente il "rapporto di illuminazione" fino a raggiungere un fattore luce diurna non inferiore allo 0,018
In alternativa all'uso della luce naturale è consentito l'uso della illuminazione diurna naturale indiretta oppure artificiale ovvero a sistemi di illuminazione misti:
¾ i locali a destinazione uffici, la cui estensione non consenta l'adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione;
¾ i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, nonché i pubblici esercizi;
¾ i locali destinati ad attività che richiedano particolari condizioni di illuminazione;
¾ i locali destinati a servizi igienici, spogliatoi, gli antibagno;
¾ i locali non destinati alla permanenza di persone;
¾ gli spazi destinati al disimpegno ed alla circolazione orizzontale e verticale.
In tutte le attività previste dalle nuove edificazioni dovranno essere previsti sistemi di schermatura atti a garantire un efficace controllo del soleggiamento e degli effetti della radiazione solare incidente.
Il controllo del soleggiamento può in alternativa essere ottenuto attraverso la formazione di aggetti al di sopra delle superfici finestrate e o un loro arretramento rispetto al filo di facciata.
Fermo restando quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di contenimento dei consumi energetici, nella progettazione delle nuove costruzioni dovranno essere rispettati i parametri di comfort relativi alla temperatura operante e alle temperature superficiali interne delle pareti esterne in relazione alle specifiche funzioni svolte all'interno di ciascun ambiente.
Dovrà in ogni caso essere privilegiata la ricerca di maggiore isolamento dell'involucro esterno a vantaggio di una riduzione dei costi di gestione degli impianti termici per la climatizzazione.
In relazione alle condizioni di temperatura e umidità ambientali previste dalle singole attività le temperature superficiali devono impedire la formazione di fenomeni condensativi e la strutturazione muraria dovrà essere tale che eventuali condensazioni interne possano essere smaltite nel bilancio di accumulo della condensa estate inverno.
Ogni elemento costitutivo delle costruzioni deve essere perfettamente asciutto in condizioni normali di esercizio e pertanto essere realizzato con materiali e tecnologie tali da garantire :
¾ impermeabilità alle acque meteoriche, a quelle affluenti o stagnanti
¾ capacità di cessione delle acque di edificazione e di eventuale condensazione