Il presente articolo definisce e disciplina la progettazione dei nuovi interventi e la modificazione delle edificazioni private intese come parti determinanti nella composizione del tessuto urbano.
La Commissione Edilizia esprime uno specifico parere sulla qualità dei progetti edilizi e sul loro rapporto nel contesto ambientale.
Le nuove costruzioni costituiscono una parte importante nella definizione e nel rinnovo dei caratteri urbani. Ad esse viene affidato il ruolo insostituibile di promuovere il miglioramento delle condizioni insediative nel rispetto degli elementi positivi sedimentati nella memoria urbana.
Il comune potrà predisporre, con atto integrativo e con le medesime procedure di approvazione del Regolamento Edilizio, repertori di soluzioni relativi ai materiali e alle modalità costruttive delle sistemazioni, da definirsi per ogni contesto urbano, anche tenendo in considerazione i materiali connotativi dell'immagine storicamente consolidata.
A tal fine i Comuni a seguito del rilevamento del patrimonio edilizio promuovono studi rivolti a definire tutti gli strumenti conoscitivi indispensabili affinché le progettazioni delle nuove edificazioni siano indirizzati in tal senso pur nel rispetto della liberà propositiva ed ideativa.
Le pareti perimetrali degli edifici nuovi od oggetto di recupero e soprattutto quelle prospettanti su aree pubbliche devono essere eseguite con materiali e finiture di ottima qualità, adatti a resistere agli agenti atmosferici e agli atti di vandalismo.
Le nuove costruzioni devono pertanto essere rispettose delle condizioni climatologiche e degli aspetti storici ambientali e culturali dei contesti in cui si inseriscono.
È fatto obbligo, nella progettazione di nuovi edifici, di porre particolare attenzione agli edifici situati nel contorno prossimo o comunque in rapporto visivo diretto con l’edificio in esame (sia laterale che prospiciente), curando un corretto rapporto fra le altezze interpiano e di gronda esistenti e di progetto. È necessario che gli elementi costitutivi delle facciate, delle coperture, degli infissi, degli sporti, delle gronde, dei balconi, dei marcapiano, delle cornici, dei parapetti, dei timpani e di tutti gli elementi decorativi dei nuovi edifici, oltre ad essere ben armonizzati, siano in rapporto equilibrato con il contesto edificato.
Il progetto edilizio è completo solo se accompagnato dal progetto di sistemazione delle aree esterne, che comprendono le superfici pavimentate, le superfici filtranti, gli impianti tecnologici sotterranei ed esterni, l’arredo e l’illuminazione.
Il progetto dovrà contenere, nel dettaglio grafico, precise indicazioni sui colori e sui materiali impiegati.
È fatto obbligo, nella realizzazione dei nuovi edifici, di seguire le indicazioni relative agli allineamenti obbligatori (ove previsti), alle distanze dalle strade, agli arretramenti, alle distanze dai confini ed a tutte le altre indicazioni sulle distanze fornite dal P.R.G.
Ove gli interventi siano soggetti a piano attuativo, questo dovrà contenere – in coerenza con quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia di corredo dei piani attuativi e non solo per la zona omogenea A – previsioni planovolumetriche relative sia ad aree già edificate sia ad aree libere, prescrizioni per la costituzione o il mantenimento dei fronti degli edifici e per gli elementi da rispettare quali fili o ricorrenze, ecc.
La edificazione arretrata rispetto agli allineamenti preesistenti deve comportare una attenta definizione degli spazi prospicienti il suolo pubblico attraverso soluzioni rivolte a valorizzare la qualità complessiva dello spazio urbano.
Ogni spazio libero conseguente ad un arretramento dovrà prevedere una accurata sistemazione del suolo lasciato libero che potrà divenire parte integrante dello spazio pubblico antistante o rimanere privato. La sistemazione a verde o la sua pavimentazione dovranno essere integrati con la pavimentazione pubblica esterna.
Le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. disciplinano i rapporti tra altezze dei fabbricati e spazi pubblici antistanti in relazione alla proiezione delle fronti.
Ove gli interventi siano soggetti a piani attuativi, questi dovranno indicheranno anche la definizione degli spazi prospicienti il suolo pubblico attraverso soluzioni rivolte a valorizzare la qualità complessiva dello spazio urbano, con le soluzioni ed i materiali che possono condurre ad composizione strutturalmente armonizzata tra edifici e spazi pubblici. In particolare dovrà essere rivolta particolare attenzione al rapporto planovolumetrico tra gli edifici privati e le piazze, i giardini, i parcheggi antistanti o racchiusi, in modo che le cortine edilizie costituiscano quinte sfondi e fondali gradevoli e significativi.
Dette soluzioni dovranno individuare anche le caratteristiche della forma e dei materiali delle recinzioni, la loro altezza, il loro reciproco allineamento, la posizione e le caratteristiche dei passi carrai e degli accessi pedonali.
È necessario che gli elementi costitutivi delle facciate, delle coperture, degli infissi, degli sporti, delle gronde, dei balconi, dei marcapiano, delle cornici, dei parapetti, dei timpani e di tutti gli elementi decorativi dei nuovi edifici, oltre ad essere ben armonizzati, siano in rapporto equilibrato con il contesto edificato.
Analoghe individuazioni dovranno essere operate anche nei confronti dei fronti prospicienti spazi privati.
Le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. disciplinano, per ogni zona omogenea, le altezze massime dei fabbricati.
Ove gli interventi siano soggetti a piani attuativi, questi dovranno valutare, nel rispetto dell’altezza massima consentita, il sistema delle reciproche altezze e delle ombre portate, per consentire al fronte nord degli edifici più bassi condizioni accettabili di soleggiamento invernale.
La creazione di sporgenze aggettanti su spazio pubblico aperto al pubblico (strade, piazzali, parcheggi aperti e simili) è consentita a condizione che non costituisca pericolo od intralcio alla circolazione pedonale e meccanica, con le seguenti precisazioni:
¾ I balconi, sia aperti che chiusi, le pensiline e le gronde sono consentiti solo su spazi riservati al traffico pedonale, delimitati da marciapiedi o comunque a ciò specificamente destinati. L’altezza minima da terra non può essere inferiore a m 2,70. La sporgenza sul suolo pubblico non può essere maggiore di m 1,20 e deve comunque essere inferiore alla larghezza del marciapiede o dello spazio pedonale.
¾ Le tende a sbalzo per i negozi e i pubblici esercizi sono consentiti solo negli spazi di cui al punto precedente. L’altezza minima da terra non può essere inferiore a m 2,20 e la sporgenza deve essere inferiore alla larghezza del marciapiede o dello spazio pedonale.
¾ La sporgenza su suolo pubblico dei davanzali, delle modanature, degli oggetti decorativi, delle indegne e degli infissi di qualsiasi genere fino all'altezza di m 2,70 dalla quota del marciapiedi stradale antistante è consentita nel limite massimo di cm 15.
¾ Sulle facciate su spazi pubblici è vietato applicare tubazioni di qualsiasi tipo con esclusione dei pluviali e, ove necessario, dei tubi del gas metano.
¾ Le porte verso luoghi ove vi sia passaggio di persone non potranno essere munite di serramenti verso l'esterno, salvo il caso in cui i battenti siano contenuti nello spessore dei muri o comunque non fuoriescano dal filo esterno del fabbricato.
I portici e le gallerie ad uso pubblico dovranno avere altezza minima di m 2,70 e larghezza netta di m 1,50 per i portici e di m 4,00 per le gallerie.
I pilastri dovranno essere finiti con materiali coerenti con il resto delle facciate, privi di spigoli vivi o di sporgenze pericolosi. Le pavimentazioni dovranno essere di tipo solido, facilmente manutenibile e compatibili con quelli già in uso negli spazi pubblici urbani.
Devono essere dotati di illuminazione pubblica, di sistemi di smaltimento delle acque piovane e di lavaggio.
Le gallerie devono avere un rapporto di aeroilluminazione non inferiore a quello previsto per i locali abitabili.
Quando i portici sono da realizzare in contiguità con cortine storiche, il progetto dovrà evitare di interromperne la continuità ed adottare materiali e finiture con queste coerenti.
Ogni nuova edificazione può avvenire solo su terreni di cui sono accertate le condizioni di salubrità.
Se il terreno è umido o soggetto ad infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e si dovranno adottare tutti gli accorgimenti per impedire la risalita dell’acqua dalle fondazioni alle strutture sovrastanti.
Se il terreno è stato oggetto di attività che abbiano potuto creare inquinamento (attività industriali dismesse, attività comportanti deposito e/o commercio di idrocarburi, discariche incontrollate di rifiuti speciali e/o tossico—nocivi e/o rifiuti solidi urbani e assimilabili e simili), è necessaria la verifica da parte dell’A.S.L. competente e, se necessario, l’esecuzione del progetto di bonifica da questa imposto in base alle leggi vigenti in materia.
Il presente Regolamento Edilizio disciplina l’uso del colore per gli edifici delle zone A1 e A2, così come definite dalle Norme Tecniche di Attuazione e perimetrate dalle tavole di azzonamento del P.R.G.
In questa zona sono ammessi solo i colori nella gamma delle terre chiare e nelle tinte del campionario allegato al presente Regolamento Edilizio
Nell'ambito delle zone A1 e A2, così come definite dalle Norme Tecniche di Attuazione e perimetrate dalle tavole di azzonamento del P.R.G., valgono le seguenti particolari prescrizioni in merito al decoro ed ai materiali:
In tutti gli interventi (ad eccezione di quelli di ordinaria manutenzione), è obbligatorio l'uso di materiali tradizionali per le parti dell'edificio a contatto con l'atmosfera esterna. Pertanto, tranne che per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo in cui sia inequivocabilmente dimostrato l'impiego originario di materiali diversi, si prescrivono i seguenti materiali:
¾ per le coperture: l'uso del coppo o di tegole a canale (portoghesi, olandesi e simili) in laterizio
¾ per i rivestimenti esterni: l'uso del mattone vecchio a vista anche sabbiato e dell'intonaco civile.
¾ per i dettagli di facciata (zoccolature, le cornici, gronde, marcapiano, bancali di serramenti, ecc.): l’uso di intonaco strollato, di mattone vecchio a vista anche sabbiato, di pietra di tradizione locale non levigata (come ceppo, beola, serizzo, granito di montorfano e baveno e simili). Non sono ammessi rivestimenti in piastrelle di ceramica lucida, pannelli e strutture a vista in lamiera, profilati metallici e simili) nonché qualsiasi materiale riflettente
¾ per i parapetti dei balconi: l’uso della ringhiera in ghisa o acciaio verniciata, di colonnine, pilastrini e traversi in intonaco, in pietra di tradizione locale non levigata (come ceppo, beola, serizzo, granito di montorfano e baveno e simili), in mattoni a vista di tipo vecchio
¾ per i serramenti delle finestre: l'uso di infissi e telai in legno e di imposte in legno pieno e del tipo persiana;
¾ per i serramenti delle porte esterne: l'uso dei battenti in legno pieno
¾ per i serramenti e le vetrine dei negozi: l'uso del vetro, del legno, del metallo verniciato
¾ per i canali di gronda: l'uso del rame e della lamiera verniciata
¾ per le tinteggiature degli intonaci: l'uso di materiali non eccessivamente coprenti, quali la pittura a fresco, al quarzo e simili. Sono esclusi gli intonaci murali di tipo plastico e le terranove
Analogamente a quanto disposto per gli spazi pubblici, il presente Regolamento Edilizio considera la formazione, la conservazione e/o la sostituzione del verde negli spazi privati, in quanto fattori di qualificazione ambientale. Per queste aree valgono le medesime indicazioni fornite per il verde per gli spazi pubblici.
Le specie vegetali e le essenze arboree devono essere compatibili con l'ambiente urbano. Pertanto ogni progetto relativo alle aree verdi di cui al presente articolo deve dimostrare:
¾ criteri di scelta delle specie arboree prescelte in base a facilità di attecchimento, stabilità, crescita, resistenza al vento, umbratilità, manutenibilità in rapporto al sito interessato
¾ criteri di scelta delle aree a prato (di qualunque dimensione), in riferimento alla forma ed alle pendenze dei piani, ai drenaggi, alle specie erbacee prescelte
¾ criteri di scelta del sesto di impianto e della distanza delle alberature rispetto a confini di spazi privati o agli edifici prospicienti. Detta distanza, infatti, oltre al rispetto delle norme sulle distanze dai confini del presente Regolamento Edilizio e delle norme di legge in vigore, deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma degli alberi e dei cespugli, al fine di impedire che essi diventino fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione, soleggiamento, di ambienti confinati prospicienti
¾ criteri di valutazione delle esigenze specifiche di ogni essenza arborea ed erbacea ai fini della irrigazione naturale dell'apparato radicale e, nei casi in cui è necessario, impianto di irrigazione fisso (automatico o semiautomatico)
La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere perseguita ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare ai fini di un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media ambientale in relazione alle effettive condizioni di soleggiamento.
Valgono le seguenti distanze minime tra gli alberi ed i confini di proprietà:
a) Per le distanze minime tra gli alberi ed i confini di proprietà, gli alberi sono suddivisi nelle seguenti categorie:
¾ alberi di alto fusto: sono quelli il cui fusto, con o senza ramificazioni, è alto più di m 3,00;
¾ alberi a medio fusto: sono quelli il cui fusto, con o senza ramificazioni, è alto meno di m 3,00;
¾ alberi di basso fusto, arbusti e siepi: sono quelli il cui fusto, con o senza ramificazioni, è alto meno di m 2,50.
b) Ai fini delle distanze di cui sopra, valgono le seguenti distanze minime:
¾ alberi di alto fusto = m 3,00;
¾ alberi di medio fusto = m 1,50;
¾ alberi di basso fusto = m 0,50.
Allo scopo di tutelare il patrimonio arboreo sul territorio comunale, in tutto il territorio ed in tutte le zone, valgono le seguenti disposizioni:
a) qualsiasi abbattimento di alberi di alto fusto (che abbiano età superiore a venti anni o comunque abbiano raggiunto il massimo sviluppo) è consentito, previa specifica autorizzazione, solo nei casi di necessità legate alla realizzazione di nuovi edifici o di un loro ampliamento o per malattia periziata da un tecnico competente. Esso è comunque subordinato all'impegno alla sua ripiantumazione entro il termine di un anno, di un identico numero di alberi all'interno dello stesso lotto, della medesima essenza e di dimensioni paragonabili o di un numero doppio se di dimensioni minori;
b) la disciplina di cui al precedente punto a) vale per qualsiasi abbattimento di alberi, sia di basso che di alto fusto, di cespugli e di qualunque essenza arborea, posti a difesa di ripe, scarpate, strade e sentieri, pubblici e privati;
Il comune, ai fini della conoscenza del patrimonio arboreo e del verde e degli approfondimenti di cui all’Articolo 59, promuove il censimento dello stato di fatto. Per questo motivo:
a) ogni richiesta di provvedimento abilitativo ricadente nell'ambito di terreni piantumati, dovrà essere accompagnata da una planimetria contenente l'indicazione degli alberi esistenti, loro natura, dimensione e posizione
b) dovranno essere censiti e catalogati gli alberi di dimensioni e caratteristiche tali da farli rientrare nei casi di eccezionalità (monumenti naturali), di cui non è consentito l’abbattimento se non per ragioni di pubblica utilità pienamente documentata e motivata.
È fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla periodica manutenzione degli edifici e dei suoli in condizioni di perfetta efficienza, allo scopo di garantirne l’abitabilità, igienicità e la fruibilità.
Se la mancanza di qualcuna di queste prestazioni può costituire pericolo per la pubblica incolumità o l’igiene pubblica, il comune deve applicare i necessari provvedimenti contingibili ed urgenti dettati dalle vigenti disposizioni in materia edilizia e sanitaria.
È data facoltà al comune di eseguire ispezioni di carattere tecnico e sanitario ai fini del controllo delle condizioni degli edifici e dei terreni.