L'accesso dei veicoli dagli spazi pubblici agli spazi privati o di pertinenza delle costruzioni dovrà avvenire in modo da favorire le condizioni di massima visibilità ed evitare situazioni di pericolo attraverso percorsi in piano di lunghezza adeguata al tipo di transito veicolare. L'accesso è realizzato tramite passi carrabili, provvisti delle caratteristiche morfologiche e funzionali previste dalla legge, autorizzati dall'Amministrazione Comunale e individuati con segnali di divieto di sosta.
Di norma è consentita la realizzazione di un solo passo carrabile. È consentita la realizzazione di due o più passi carrabili quando sussistano esigenze di viabilità, sia interna che esterna; l’accesso veicolare alle singole unità immobiliari deve essere garantito dagli spazi interni comuni, salva comprovata impossibilità strutturale per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
L’accesso diretto dallo spazio pubblico allo spazio privato è consentito con l’obbligo dell’immissione frontale dei veicoli sullo spazio pubblico ed è disciplinato come segue, in relazione alle caratteristiche della rete stradale:
¾ nelle strade di grande importanza viabilistica — appositamente individuate dalla Giunta Comunale — il cancello a delimitazione della proprietà deve essere arretrato di m 4,50 dal filo della carreggiata (corrispondente al filo del marciapiede verso la strada o, in assenza, al manto stradale) per consentire la fermata del veicolo in ingresso al di fuori del flusso veicolare e, per consentire una migliore visibilità, la recinzione dovrà essere provvista di raccordi obliqui, con inclinazione non inferiore a 45°;
¾ nelle strade di minore importanza viabilistica — appositamente individuate dalla Giunta Comunale — il cancello può non essere arretrato a condizione che sia dotato di sistema automatizzato con comando di apertura a distanza;
¾ nelle altre strade il cancello può essere installato sull’allineamento stradale anche se non risulti fornito di sistema automatizzato con comando di apertura a distanza
¾ la larghezza del passo carrabile non può essere inferiore a m 4,00 e non superiore a m 6,00; la larghezza può essere di dimensioni maggiori per comprovate necessità nel caso di attività produttive
¾ la distanza del passo carrabile dallo spigolo della costruzione in angolo fra due spazi pubblici, percorsi da traffico veicolare, non può essere inferiore a m 12, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità
¾ la distanza da un altro passo carrabile non può essere inferiore a m 2
¾ la distanza di un passo carrabile dal confine di proprietà può essere inferiore a m 1
¾ Il passo carrabile è consentito pur in assenza di una o più delle condizioni di cui ai precedenti commi, in casi eccezionali e di comprovata impossibilità a realizzare diversamente l'accesso.
L'accesso ai parcheggi interrati o seminterrati deve avvenire tramite rampe che devono avere le seguenti caratteristiche:
¾ tratti in piano lunghi almeno m 4,50 dal filo della carreggiata stradale (corrispondente al filo del marciapiede verso la strada o, in assenza, al manto stradale);
¾ pendenza non superiore al 18%
¾ fondo in materiale antisdrucciolevole
¾ per parcheggi al servizio di edifici unifamiliari o bifamiliari larghezza non inferiore a m 3,00
¾ negli altri casi: nei tratti a doppio senso di marcia, larghezza non inferiore a m 4,50, con installazione di specchi parabolici nei tratti in curva; nei tratti a senso unico di marcia larghezza non inferiore a m 3,00
La dimensione minima dei corselli di distribuzione interna agli edifici è fissata a:
¾ m 6,00 per l'accesso ai box
¾ m 5,50 per l'accesso ai posti macchina tracciati a vernice
Nel caso di comprovata impossibilità, per le caratteristiche del lotto di pertinenza e dell’edificio, la realizzazione di rampe aventi le caratteristiche prima indicate, è consentita la realizzazione di sistemi di elevazione e movimentazione meccanizzata ed automatizzata. In questo caso occorre prevedere spazi di attesa esterni dimensionati in modo da non creare ostacolo al flusso del traffico sulla strada pubblica.
La realizzazione di strade private è soggetta agli atti di pianificazione e controllo previsti dall'ordinamento vigente.
Nella realizzazione gli enti proprietari devono assicurare il rispetto delle disposizioni relative alle caratteristiche dimensionali e delle finiture previste per gli altri spazi pubblici urbani.
Ne curano inoltre la manutenzione periodica e l'efficienza.
Tutte le acque di scarico provenienti dalle costruzioni ossia le acque meteoriche (bianche) non drenabili nel terreno, le acque luride civili (nere) e le acque provenienti da qualsiasi tipo di attività lavorativa, devono essere raccolte all'origine, allontanate tramite condotti separati e conferite, tra di loro distinte, al recapito finale, nel rispetto delle norme vigenti.
Nelle zone servite da pubblica fognatura, qualora il condotto comunale sia unico, è ammessa l'unificazione delle diverse reti a monte del recapito finale e al piede dell'edificio (sifone, braga), ferma restando la possibilità d'ispezione e prelievo di campioni dalle singole reti, costituito da un pozzetto con apertura di almeno cm 40 di lato e almeno cm 50 di profondità. Analogo pozzetto di ispezione deve essere realizzato a valle di eventuali impianti di depurazione e trattamento degli scarichi.
Nelle zone non servite da fognatura comunale è ammessa la dispersione sul suolo o negli stati superficiali del sottosuolo nei casi e nei limiti imposti dalla L. n.62/85 e successive modificazioni e integrazioni.
La distanza dai confini per i tubi dell'acqua potabile, dell'acqua lurida, del gas e simili non deve essere inferiore a cm 100.
Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi devono essere conformi ai limiti di accettabilità fissati dalla tabella C della Legge n. 319/76 e successive modifiche ed integrazioni , qualora abbiano recapito nella fognatura comunale ed a quelli della tabella A della stessa Legge, qualora abbiano recapito in un corso d'acqua superficiale. Sia gli scarichi in pubblica fognatura sia quelli con recapito in corsi d’acqua superficiali devono rispettare il decreto legislativo n. 133/92.
Le vasche interrate adibite al trattamento delle acque di scarico e/o allo stoccaggio di reflui provenienti da attività lavorative, devono essere dotate di una intercapedine ispezionabile per accertare eventuali dispersioni di reflui nel sottosuolo. Le vasche debbono essere ubicate all'aperto; ove ciò non sia tecnicamente possibile, possono essere autorizzate dall'ASL territorialmente competente, previa motivata richiesta, soluzioni alternative
Le condutture delle reti di scarico, tutti i pozzetti, le eventuali vasche di trattamento, nonché i pezzi di assemblaggio e di giunzione devono essere costruiti in materiale resistente, impermeabile e a perfetta tenuta.
La norma disciplina, in accordo con il programma di sviluppo delle reti le modalità di allacciamento, e la esecuzione dei manufatti interrati ispezionabili.
A tal fine si raccomanda di istituire un coordinamento tra gli enti concessionari al fine di unificare le scelte tecnologiche operative.
Tale programma in relazione agli sviluppi futuri delle reti potrà indicare ove necessario la predisposizione di cunicoli integrati multifunzionali. Tali manufatti ed infrastrutture costituiscono opere di urbanizzazione primaria.
Gli edifici devono essere provvisti delle dotazioni interne relative all’alimentazione idrica ed al suo smaltimento, alla distribuzione dell’energia elettrica, del gas, dell’energia termica e di telecomunicazione e devono essere allacciati alle relative reti ed infrastrutture secondo la vigente disciplina.
L’approntamento e la realizzazione delle dotazioni, degli allacciamenti e delle infrastrutture di cui sopra devono essere autocertificati dal professionista incaricato di redigere il progetto edilizio.
L’installazione degli apparati di ricezione, singoli e collettivi, quali antenne televisive e radioamatoriali, antenne paraboliche ed altri manufatti esterni deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro della città e del rispetto dell’impatto visivo ed ambientale. Negli edifici condominiali essi devono essere centralizzati.
Al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici nel centro storico cittadino, nella Zona omogenea A – Centro Storico sono vietate le installazioni di antenne paraboliche all’esterno di balconi, terrazzi che non siano di copertura, comignoli, giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie. Le stesse devono essere collocate sulla copertura degli edifici, possibilmente sul versante opposto la pubblica via.
La realizzazione di recinzioni è soggetta alle norme per il decoro urbano e in quanto tale deve uniformarsi a criteri di omogeneità validi per i differenti contesti urbani.
La loro installazione è pertanto disciplinata in relazione alle esigenze di decoro degli spazi pubblici e privati e alle caratteristiche panoramiche dei percorsi.
Le recinzioni si considerano “trasparenti” quando sono realizzate con inferriate, rete metallica, pannelli grigliati e simili aventi un rapporto vuoto/pieno non inferiore a 5, calcolato al netto della eventuale zoccolatura cieca, che può avere altezza massima di m 0,80 e “cieche” quando vengono superate tali condizioni.
L'altezza massima consentita per le recinzioni verso gli spazi privati è di m 3,00 — misurata dalla quota del proprio terreno dopo la sistemazione — con un massimo di m 3,50 da quella del terreno confinante, sia pubblico che privato. L'altezza massima consentita per le recinzioni verso strade e piazze è di m 2,00 — misurata dalla quota del marciapiede o del percorso pedonale.
Le recinzioni cieche, ove consentite a mente dei successivi punti, devono essere poste a distanza non inferiore alla propria altezza da pareti finestrate esistenti poste su qualsiasi proprietà, ad eccezione delle pareti di locali destinati a box, accessori e simili che abbiano altezza misurata al colmo della copertura non superiore a m 3,00.
Non sono consentite le recinzioni in pannelli ciechi od in elementi grigliati di calcestruzzo prefabbricati di qualunque tipo tranne che nei casi particolare alta qualità sia del disegno sia dei materiali.
Sono sempre consentite le recinzioni in siepi vive alle condizioni di distanza ed altezza valide per le recinzioni cieche.
Le recinzioni non devono risultare in qualsiasi modo pericolose (punte acuminate, cocci di vetro, ecc.) e devono essere realizzate con materiali solidi e duraturi ed essere resistenti al ribaltamento.
Sono sempre consentiti in qualunque zona gli steccati in legno e i muretti pieni di altezza non superiore a m 1,20.
Valgono i seguenti criteri nelle varie zone omogenee individuate dal P.R.G. ai sensi del D.I. 02 aprile 1968, n. 1444:
a) zona A:
¾ Le recinzioni possono essere eseguite esclusivamente in muratura piena, intonacata e/o a vista, ovvero con zoccolatura nei medesimi materiali con o senza griglie o pannelli in profilati metallici verniciati o bruniti. Le copertine potranno essere in cotto o in pietra naturale. Non sono ammessi l’acciaio inossidabile e la zincatura a vista.
b) zone B, C e D:
¾ Le recinzioni dovranno essere di tipo trasparente (rete metallica, inferriate, legno) se prospettano su aree destinate a strade e piazze pubbliche (sia esistenti che previste dal P.R.G.). Sono ammesse recinzioni di tipo cieco solo se prospettano verso gli altri spazi
c) zone agricole e zone di salvaguardia naturalistica:
¾ le recinzioni sono consentite solo se relative alle pertinenze di edifici (nuovi o esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento edilizio) e necessarie per motivi di sicurezza o previste da specifiche norme di legge, comunque in proporzione non superiore a mq 10 di superficie recintata per ogni mq di superficie coperta di edifici;
¾ in tali casi le recinzioni non possono essere in muratura piena e devono essere realizzate in legno e/o con siepi vive naturali o con rete metallica a maglia larga o con inferriate, con eventuale zoccolatura di altezza non superiore a m 0,60, con forme e materiali ben intonati con l’ambiente circostante.
Le aree inedificate site in ogni zona del comune, comprese le zone agricole e quelle inedificabili, sono assoggettate alla cura e al decoro previsti per le restanti parti del suolo comunale.
Tali aree non potranno essere lasciate in stato di abbandono e saranno coltivate o soggette a manutenzione periodica da parte degli enti o dei soggetti proprietari.
Gli edifici non utilizzati devono essere posti in condizioni di sicurezza statica (anche mediante ponteggi, puntellamenti ed opere provvisionali) ed igienico—sanitaria (mediante interventi periodici di pulizia, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione). A scopo cautelativo ed al fine di non compromettere la pubblica incolumità e una loro eventuale occupazione non autorizzata, essi devono essere resi inaccessibili e inutilizzabili mediante chiusura degli accessi e dei collegamenti verticali e disattivazione di tutti i servizi erogati.
Dette aree e detti edifici — comprese le cave di sabbia, ghiaia, argilla e simili, ovvero qualsiasi luogo che possa essere pericoloso — devono essere recintati con muri di cinta e cancellate o con recinzioni che ne mantengano la visibilità, diano garanzie di stabilità e durata, abbiano altezza non inferiore a m 2,50 e non superiore a m 3 e aspetto decoroso.
In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui sopra si provvede all'esecuzione d'ufficio in danno del contravventore.
Le sistemazioni esterne ai fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio e come tali costituiscono vincolo ai fini della ultimazione delle opere.
Nella progettazione degli spazi residuali del lotto edificabile dovranno essere tenute in conto le esigenze di massimo utilizzo della superficie a verde praticabile anche in relazione ai fattori di esposizione all'irraggiamento solare.
Nelle zone di contiguità con gli spazi pubblici tali sistemazioni dovranno essere armonizzate con il piano dei materiali e delle finiture disposti dal comune per gli spazi pubblici.
Le superfici a verde dovranno seguire le disposizioni previste per gli spazi pubblici con riferimento alle essenze e alle tipologie di piantumazioni da adottarsi in modo preferenziale.
Il comune, per ragioni di pubblico interesse, ha diritto di collocare e di far collocare, previo avviso agli interessati e senza indennizzi, sui muri esterni dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura o delle recinzioni di proprietà, i segnali e gli apparecchi relativi ai servizi ed alla viabilità. Essi verranno installati in modo che non possano costituire ostacolo visivo per il traffico o pericolo per il pedone.
Rientrano in questa categoria targhe della toponomastica urbana, piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche di idranti e simili, apparecchi e tabelle di segnalazione stradali, cartelli indicatori relativi al transito veicolare e pedonale, lapidi commemorative, orologi ed avvisatori stradali con i loro accessori e ogni altro elemento indispensabile all'organizzazione degli spazi pubblici.
Ai fini della salvaguardia delle condizioni di decoro urbano ogni nuova apposizione può essere effettuata solo previo una verifica di compatibilità con quanto precedentemente apposto e con le caratteristiche degli edifici e degli ambienti. Se questi sono soggetti a vincolo di tutela, l’apposizione dei segnalatori può essere effettuata soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell'ambiente, previa tutela del vincolo medesimo secondo le procedure stabilite per lo stesso.
La manutenzione dei segnalatori e delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o privati interessati. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non sottrarli alla pubblica vista e di sostenere le spese per il loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti a loro imputabili.
Ogni edificio deve essere dotato di numero civico e di relativi subalterni, che vengono assegnati dall'Amministrazione Comunale ed apposti dal proprietario a sua cura e spese.
Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso, a destra di chi lo guarda dallo spazio pubblico, ad un'altezza variabile da m 2,00 a m 3,00 e deve essere mantenuta nella stessa posizione a cura del proprietario.
Le eventuali variazioni della numerazione civica, previa notifica all'interessato, sono realizzate a spese dell'Amministrazione comunale.
In caso di demolizione dell'edificio, di soppressione di porte esterne di accesso pedonale, di sostituzione con numeri luminosi o di variazione della numerazione civica, il proprietario restituisce all'Amministrazione Comunale, nel termine di quindici giorni, gli indicatori assegnatigli.
In luogo del numero civico come sopra segnato, è ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatore in tutto conforme, ma luminoso nelle ore notturne. Il relativo impianto di illuminazione e le sue condutture devono essere applicati in modo non visibile dalla strada.