Il comune di Casteggio ha approvato lo studio sul reticolo idrico minore ai sensi del comma 114, articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2000, redatto dal geologo dott. Daniele Calvi ed approvato dalla Regione Lombardia in data 13 gennaio 2005.
Detto studio fa parte integrante e sostanziale del Piano Regolatore Generale ed il reticolo idrico minore, riposato nelle tavole di azzonamento, è disciplinato dalle norme del presente articolo.
Per quanto concerne la normativa di polizia idraulica, ed in particolare l’individuazione delle fasce di rispetto per i tratti di reticolo principale di competenza regionale, in accordo con l’Ufficio tecnico Comunale, l’estensione delle fasce medesime è mantenuta pari a quanto previsto dal R.D. n°523/1904 (metri 10,00 misurati, in assenza di argini artificiali in rilevato, dalla sommità della sponda incisa dei corsi d’acqua).
Si evidenzia che, sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d’acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.
Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.
Nell’ambito del territorio comunale di Casteggio è presente un’ area a rischio idrogeologico molto elevato, corrispondente alla ZONA 1 di cui all'allegato 4.1 dell'elaborato 2 - Atlante dei Rischi idraulici e idrogeologici - del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.),riferimento 078 - LO – PV. Per queste aree valgano le prescrizioni di cui al Titolo IV nelle N.T.A. del P.A.I. (Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato), adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18, in data 26 aprile 2001.
È facoltà delle Sedi Territoriali Regionali, nell’esprimere il parere vincolante, richiedere che tale tipo di studi di approfondimento venga svolto anche per corsi d’acqua classificati come reticolo minore aventi particolare significatività.
R.D. n°523/1904 “Testo unico delle leggi sulle opere idrauliche” e successive disposizioni regionali in materia.
Per i fiumi, i torrenti, i rivi, gli scolatoi pubblici e i canali di proprietà demaniale valga quanto disposto dagli artt. 59, 96, 97, 98 del R.D. n° 523/1904.
Le distanze di rispetto e le relative norme previste dal R.D. n° 523/1904 possono essere derogate solo se previste da discipline locali, da intendersi anche quali norme urbanistiche vigenti a livello comunale, recepite con apposita variante allo strumento urbanistico.
Il vincolo, presente nel territorio del comune di Casteggio, è relativo ad una fascia di metri 10,00 misurata, in assenza di argini artificiali in rilevato, dalla sommità della sponda incisa dei seguenti corsi d’acqua (rifer. Tav. 1-2 del “Reticolo idrico minore”, il cui tracciato è riportato nelle tavole di azzonamento del P.R.G.):
n°elenco |
Denominazione del corso d’acqua |
Tratto classificato come principale |
PV016 |
Fosso nuovo Riale San Zeno |
Dallo sbocco fino alla confluenza del Rio Valle dei Boschi con il Rio Valle del Morone |
PV017 |
Torrente Coppa |
Tutto il suo corso |
PV018 |
Torrente Rile |
Dallo sbocco fino ad inizio tombinatura (Via della Stazione) in Casteggio |
– Nelle aree ricadenti in tale fascia di rispetto sono vietate:
– Le nuove edificazioni, le piantagioni e i movimenti di terra. Si ammettono solo interventi finalizzati al recupero conservativo degli edifici e delle infrastrutture esistenti (art. 31 lettera a) b) c) della Legge 457/78).
– Nelle aree ricadenti in tale fascia di rispetto potranno essere in generale consentiti:
– Costruzioni temporanee, prive di fondazioni in cls ovvero in CA solidali con il terreno di fondazione (es. : ricoveri per attrezzi o per animali domestici), facilmente rimuovibili in caso di necessità;
– Recinzioni asportabili formate da pali e rete metallica, situate alla distanza minima di 10 m dal piede arginale esterno ovvero dalla sommità della sponda incisa;
– le opere previste dagli artt. 95, 97 e 98 del citato R.D. n. 523/1904, previa autorizzazione regionale.
Si riporta lo stralcio del Regio decreto 25 luglio 1904, n°523 “Testo unico sulle opere idrauliche”.
Regio decreto 25 luglio 1904, n°523
Capo IV – Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche
Art. 59
Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per strade pubbliche e private sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l’uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione. Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d’argine verranno interclusi con proibizione del transito.
Capo VII – Polizia delle acque pubbliche
art. 96 (art. 168, legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F).
Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:
a) La formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l’esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai pianta menti aderenti alle sponde;
d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile;
e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;
j) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evita re il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
k) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
l) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.
m) Lo stabilimento di molini natanti.
art. 97
Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:
a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);
d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
f) f-g-h-i) (lettere abrogate dall'articolo 224, numero 19, del R.D. n. 1775 del 1933)
g) la
ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse
stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e
simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e
canali demaniali;
(lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, del R.D. n. 1775
del 1933)
h) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intiera estirpazione delle chiuse abbandonate;
i) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;
j) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungh'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.
art. 98
Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:
(a-b-c) (lettere abrogate dall'articolo 224, numero 19, del R.D. n. 1775 del 1933 in relazione all'articolo 217 dello stesso)
a) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti; (lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, del R.D. n. 1775 del 1933 in relazione all'articolo 217 dello stesso)
b) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti,
c) (omissis)
Il vincolo, presente nel territorio del Comune di Casteggio, è relativo a:
a) una fascia di rispetto di metri 4,00 misurata, in assenza di argini artificiali in rilevato, dalla sommità della sponda incisa dei seguenti corsi d’acqua facenti parte del reticolo idrico minore, così come definito ai sensi della D.G.R. 25.01.02 n°7/7868 e della D.G.R. n°7/13950 (rifer Tav. 1 e Tav. 2
CLAST_001 |
Fosso La Cerca |
CLAST _002 |
Torrente Rile |
CLAST _003 |
Buro della Camera |
Nelle fasce di rispetto individuate al punto a) del paragrafo 3, fermo restando le disposizioni normative vigenti, sono applicate le seguenti disposizioni:
b) E’ vietata qualsiasi tipo d’edificazione ad una distanza inferiore a 4,00 metri misurati dal ciglio di sponda, intesa quale «scarpata morfologica stabile», o dal piede esterno dell’argine (se esistente) per consentire l’accessibilità al corso d’acqua.
c) Saranno consentiti solamente interventi di sistemazione a verde, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature fisse, e tali da non interferire con periodiche operazioni di manutenzione e pulizia del corso d'acqua. Per edificazione va inteso qualunque tipo di fabbricato per il quale siano previste opere di fondazione anche se in sotterraneo;
d) E’ vietato qualsiasi tipo di recinzione od interclusione alla fascia di rispetto, all'uopo si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. n. 7633 del 08/04/1986);
e) E’ vietato ogni tipo d’impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione del corso d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e funzionari alle pratiche agricole meccanizzate, ed alla realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nel corso d’acqua;
f) Sono vietati gli orti, le piantagioni di alberi, ivi compresi gli impianti produttivi (vigneti, frutteti, ecc…) e le siepi ad una distanza inferiore a 2,00 metri;
g) Sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
h) Sono vietati gli spostamenti in sede dell’alveo, fatti salvi eventi straordinari causati da situazioni calamitose; comunque tali spostamenti devono essere prescritti ed autorizzati dall’amministrazione del Comune di Casteggio su richiesta dell’ufficio Tecnico o da organi superiori;
i) Eventuali modifiche alle sezioni trasversali e/o longitudinali dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore, che comportino variazioni di pendenza e/o variazioni della sezione, sono soggette al controllo autorizzativo da parte dell’ufficio Tecnico Comunale;
j) A salvaguardia delle situazioni di fatto esistenti, in caso di eventuali richieste di nuove costruzioni fra fabbricati esistenti in zone già edificate poste a distanza inferiore a quella prescritta, può essere mantenuto il filo dei fabbricati esistenti considerando come tale quello più vantaggioso ai fini della salvaguardia della fascia di rispetto;
k) Vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d’acqua ai sensi del d.lgs. 152/99 art. 41 e del relativo regolamento di applicazione regionale (ancora da emanare).
L’individuazione delle attività vietate ovvero soggette ad autorizzazione comunale, farà riferimento al R.D. n°523/1904 “Testo unico delle leggi sulle opere idrauliche” e successive disposizioni regionali in materia.
Entro le fasce di rispetto individuate al paragrafo 3 sono vietati in generale i lavori e gli atti di cui all’articolo 96 del R.D. n°523/1904, e in ogni caso tenendo conto della seguente prescrizione:
– è assolutamente necessario evitare l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua al fine della moderazione delle piene.
Inoltre:
– Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell’Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce a e b», paragrafi 3 e 4 (approvata con Del. dell’Autorità di Bacino n°2/99).
– Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1,00 metri.
– In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d’acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.
– È comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico su territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le dirèttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.
– In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:
– restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
– avere l’intradosso a quota inferiore al piano campagna;
– comportare una riduzione della pendenza del corso d’acqua mediante l’utilizzo di soglie di fondo.
– Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate.
– In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell’alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all’evoluzione morfologica prevista dell’alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d’acqua.
– Per le opere ammesse previo autorizzazione, l’amministrazione comunale dovrà definire le procedure autorizzative necessarie per garantire che le stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.
Nelle aree ricadenti entro le fasce di rispetto individuate al paragrafo 1.3 potranno essere in generale consentiti, previa autorizzazione comunale:
– gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d’acqua;
– le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d’alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d’alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l’accesso al corso d’acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all’interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
– le opere previste dagli artt. 95, 97 e 98 del citato R.D. n. 523/1904.
Per quanto non espressamente indicato al presente articolo, valgono infine le disposizioni di cui alla D.G.R. 25.01.2002 n° 7/7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della I.r. 1/2000 - Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” e alla normativa di riferimento richiamata all’interno della stessa D.G.R. n°7/7868/02 e alla D.G.R. n°7/13950 del 01-08-2003.
Per le opere e gli interventi ammessi previa autorizzazione, l’Amministrazione Comunale dovrà definire le procedure autorizzative necessarie per garantire che le stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.
Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l’autorizzazione di scarichi nei corsi d’acqua, sotto l’aspetto della quantità delle acque recapitate.
La materia è normata dall’art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l’emanazione di una direttiva in merito da parte dell’Autorità di Bacino.
In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l’autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.
Nelle more dell’emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d’acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.
I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:
– 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
– 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.
I suddetti limiti sono da adottare per tutti gli scarichi non ricadenti nelle sottoelencate zone del territorio regionale:
– aree montane;
– portate direttamente scaricate su laghi o sui fiumi Ticino, Adda, Brembo, Serio, Cherio, Oglio, Mella, Chiese, Mincio.
Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell’energia) per evitare l’innesco di fenomeni erosivi nel corso d’acqua.
In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell’art. 14 della legge 47/85.
Qualora l’area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione Territorio e Urbanistica — U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l’opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. n°18/1997 e dalle successive modificazioni che si rendano opportune in relazione ai disposti della D.G.R. di riferimento dei seguenti criteri.
Il comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell’amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.
Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L’Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 41, comma 4, del d.lgs. 11 maggio 1999 n°152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.