TITOLO I  DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1:         AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Il Piano Regolatore Generale interessa tutto il territorio comunale, secondo zone distinte per carattere ambientale, grado di urbanizzazione, destinazione di uso e modalità di intervento.

La disciplina urbanistica comunale si applica all'intero territorio comunale di Casteggio secondo le disposizioni delle tavole grafiche e delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Articolo 2:      EDIFICAZIONE ESISTENTE - DIFFORMITÀ  DAL PIANO           REGOLATORE GENERALE

È vietata qualsiasi trasformazione e/o alterazione dello stato di fatto che non si adegui alle previsioni del Piano Regolatore Generale.

Articolo 3:         PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI

Per parametri urbanistici si intendono le definizioni delle grandezze urbanistiche di distanza, superficie, volume, ecc. e per indici urbanistici si intendono le unità di misura cui si riferiscono le prescrizioni del Piano Generale.

Essi sono:

St    =    superficie territoriale (ha).

            È definita dalla superficie complessiva di un'area a destinazione di zona omogenea sulla quale il Piano Regolatore Generale si attua a mezzo di un piano urbanistico attuativo. Comprende tutte le superfici fondiarie destinate alla edificazione e le aree rimanenti, comprese quelle necessarie per la urbanizzazione primaria e secondaria definite e quantificate dalle presenti norme, comprese all'interno della sua perimetrazione, indicata nelle tavole grafiche con apposita simbologia. Tutte le aree facenti parte della St concorrono alla determinazione della volumetria e/o della superficie lorda di pavimento edificabile.

It     =   indice di fabbricabilità territoriale (m³/ha).

            Definisce il volume massimo edificabile per ogni ettaro di superficie territoriale St.

Ut    =   indice di utilizzazione territoriale (m²/m²).

            Esprime la massima superficie lorda complessiva di pavimento SLP (ottenuta dalla somma della SLP di tutti i piani e dalla proiezione orizzontale dei vani scala), costruibile per ogni m² di superficie territoriale St.

Sf    =   superficie fondiaria (m²).

            È definita dalla parte di superficie territoriale di necessaria pertinenza degli edifici, sulla quale il Piano Regolatore Generale si attua con intervento edilizio diretto, successivo o non ad un piano urbanistico attuativo. Essa è misurata pertanto dalla parte residua della superficie territoriale, detratte le aree per la urbanizzazione primaria e secondaria.

If     =   indice di fabbricabilità fondiario (m³/m²).

           Definisce il volume massimo edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria comprese le strade esistenti non destinate al pubblico transito.

Uf    =   indice di utilizzazione fondiaria (m²/m²).

            Esprime la massima superficie lorda complessiva di pavimento SLP (ottenuta dalla somma della SLP di tutti i piani e dalla proiezione orizzontale dei vani scala), costruibile per ogni m² di superficie fondiaria Sf.

SLP =   superficie lorda di pavimento (m²).

            È costituita dalla somma di tutte le superfici di pavimento comprese entro il profilo esterno delle pareti di chiusura dell'edificio a tutti i piani.

Essa comprende:

a)    la superficie di ogni singolo piano abitabile o agibile, inclusi i soppalchi ed i piani interrati e seminterrati se destinati a residenza, uffici od attività produttive o commerciali e comunque agibili con presenza anche temporanea di persone

b)    le superfici degli aggetti chiusi

c)    la superficie dei sottotetti, qualora questi abbiano i requisiti di altezza interna e di illuminazione prescritti per l'abitabilità

Essa esclude:

d)    i porticati pubblici e privati al piano terra, le logge rientranti, le terrazze, i balconi, i volumi tecnici emergenti dall'estradosso dell'ultimo piano agitabile o agibile ed adibiti a vano scala, ascensore, ecc.

e)    gli spazi di servizio dell'edificio quali locali caldaia, lavanderie, depositi, cantine e simili, posti al piano terra degli edifici ed aventi altezza netta interna non superiore a m 2,40

f)      le cantine destinate a deposito, magazzino, invecchiamento vini e simili, interrate e seminterrate purché non siano emergenti dalla quota zero convenzionale più di m 1,20 ed abbiano altezza netta interna inferiore a m 2,70

g)    gli spazi destinati al ricovero delle autovetture qualora:

-      siano sottostanti al primo piano abitabile

-      siano in corpo autonomo completamente interrato

-      siano in corpo autonomo fuori terra, nei limiti fissati in ogni zona dalle presenti norme per la SPp (vedi definizione del successivo parametro "SPp"), e con altezza netta media interna non superiore a m 2,40 ed altezza del punto più alto della copertura, misurata dalla quota zero convenzionale (vedi definizione del successivo parametro "H"), non superiore a m 3,00

V     =   volume degli edifici (m³).

            Va calcolato sommando le superfici lorde complessive di pavimento SLP di ogni piano, moltiplicate per le relative altezze lorde, misurate da pavimento a pavimento; per l'ultimo piano dal pavimento all'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile. Nel caso di sottotetti aventi soffitto inclinato o a volta, si misurerà il volume geometrico reale dei locali, misurato all'intradosso del soffitto.

H     =   altezza degli edifici (m).

            È l'altezza massima ammessa in ciascuna zona omogenea. Essa va misurata su ogni singola fronte e considerata a partire dalla quota zero convenzionale, fino all’intradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile. Nel caso di soffitti inclinati o a volta la misura sarà fatta nel punto medio.

La quota zero convenzionale corrisponde a:

-      per i terreni in piano (con pendenza media inferiore o uguale al 5%): alla quota media del marciapiede stradale (ovvero cm 15 più della quota stradale antistante, se non esiste il marciapiede) per gli edifici posti a filo stradale o in arretramento da esso di non più di 10 metri

-      per i terreni non in piano (con pendenza media superiore al 5%): alla quota media del terreno naturale (piano di campagna prima della sua eventuale sistemazione) misurata al baricentro dell’area coperta dell’edificio.

Fatta salva l’altezza degli edifici, è sempre ammessa la possibilità di riempimento dei terreni posti a quota più bassa rispetto alla strada al fine dello smaltimento delle reti fognarie.

Sc   =   superficie coperta (m²).

            È data dalla superficie risultante dalla proiezione orizzontale delle parti edificate fuori terra, compresi gli aggetti chiusi e la parte di aggetti aperti sporgente più di cm 150 dal filo esterno del muro perimetrale dei fabbricati aperti e chiusi, abitabili e agibili, compresi gli accessori, i servizi tecnici le pertinenze. Sono invece esclusi gli spazi destinati al ricovero delle autovetture quando abbiano le medesime caratteristiche per l’esclusione dal calcolo della superficie lorda di pavimento SLP (vedi definizione del precedente parametro "SLP").

Rc   =    rapporto di copertura (m²/m²).

            È dato dal rapporto misurato in percentuale tra la superficie coperta Sc e la superficie fondiaria Sf.

Df    =   distanza fra i fabbricati (m).

            È la distanza che intercorre fra pareti o parti di pareti fronteggianti di edifici diversi, disposte tra loro in parallelo e ad angolo inferiore a quello retto. Si considera parete il limite esterno di ogni opera in elevazione da terra (anche se aperta) e di ogni aggetto superiore a m 1,50. La distanza è misurata sulla retta perpendicolare più breve delle proiezioni sul piano orizzontale delle pareti.

Dc   =   distanza dal confine (m).

            È la distanza che intercorre tra le pareti dell'edificio ed il confine del lotto. Essa si misura a partire dal limite esterno di ogni opera in elevazione da terra (anche se aperta) e di ogni aggetto superiore a m 1,50 fino alla linea di confine. La distanza è misurata sulla retta perpendicolare più breve delle proiezioni sul piano orizzontale della parete fino alla linea di confine del lotto.

Ds   =   distanza dal ciglio della strada (m).

            È la distanza che intercorre tra le pareti di un fabbricato che fronteggia una strada ed il ciglio della strada stessa, misurata sulla perpendicolare alla linea di limite degli spazi pubblici destinati a viabilità del Piano Regolatore Generale.

SPp =   superficie a parcheggio privato (m²).

           Definisce la superficie minima da destinare a ricovero per autovetture, da ricavare all'interno del lotto di pertinenza degli edifici, sia in corpo isolato sia all'interno della costruzione principale. La SPp viene determinata per ogni zona omogenea in rapporto al volume od alla superficie lorda di pavimento della costruzione principale a seconda delle prescrizioni di zona e non rientra nel calcolo del volume o della superficie coperta.

SVp =  superficie a verde privato (m²).

           Definisce la parte di superficie minima da destinare ad area verde permeabile, che deve essere debitamente sistemata e piantumata con essenze a medio ed alto fusto. Dalla superficie SVp sono esclusi i giardini pensili e le coperture a verde di qualsiasi corpo di fabbrica, anche se interrato. La SVp viene determinata in rapporto alla superficie fondiaria del lotto, sulla base delle prescrizioni di zona.

Lm  =   Lotto minimo (m²).

            Definisce la superficie fondiaria minima da destinare alla edificazione, nell'ambito di ciascuna
            zona omogenea, ove prescritta

Articolo 4: DOTAZIONE DELLE OPERE DI                          URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Sono opere di urbanizzazione tutte le attrezzature necessarie per dotare il territorio delle infrastrutture indicate dall'articolo 4 della legge 29.9.1964, n. 847, nonché quelle indicate dall'articolo 44 della legge 22.10.1971, n. 865, ivi comprese le opere di ogni tipo qualora siano necessarie, in via diretta o mediata, per allacciare le singole zone ai pubblici servizi o per il potenziamento di questi ultimi.

4.1    OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.

L'urbanizzazione primaria è costituita dall'insieme di servizi - aree ed opere - che costituiscono i requisiti atti e necessari per rendere edificabile un'area.

Esse sono, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29.9.1964, n. 847:

a)    strade di lottizzazione o di quartiere al servizio delle zone residenziali ed artigianali e/o industriali, eventuali piazze e relativi marciapiedi;

b)    spazi di sosta e di parcheggio pubblico o di uso pubblico a diretto servizio dei lotti edificabili

c)    fognature

d)    rete idrica

e)    rete di distribuzione dell'energia elettrica e cabine di trasformazione

f)      rete di distribuzione del gas

g)    pubblica illuminazione a diretto servizio dei quartieri o nelle aree lottizzate

h)    spazi di verde attrezzato al diretto servizio degli edifici nei quartieri e nelle lottizzazioni

i)      impianti cimiteriali

4.2    OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA.

L'urbanizzazione secondaria è costituita dall'insieme di servizi - aree, opere e relative attrezzature tecnologiche - che costituiscono i requisiti urbanistici necessari alla vita civile, pubblica, collettiva della città e dei suoi quartieri.

Esse sono, ai sensi dell'articolo 44 della legge 22.10.1971, n. 865:

a)    asili nido e scuole materne

b)    scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo

c)    mercati di quartiere

d)    delegazioni comunali

e)    chiese ed altri edifici per servizi religiosi

f)      impianti sportivi di quartiere

g)    centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie

h)    aree verdi di quartiere

i)      spazi di sosta e di parcheggio pubblico o di uso pubblico cittadino a livello comunale

4.3    ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Tutti gli interventi urbanistici preventivi e tutte le concessioni sono subordinati alla corresponsione al Comune di contributi per la realizzazione ed il potenziamento dell'urbanizzazione primaria e secondaria. Si hanno i seguenti due casi:

I)   Nei casi della "concessione edilizia" gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono assolti con la corresponsione al Comune di contributi nella misura e con le modalità stabilite nella delibera di Consiglio Comunale di cui all'articolo 3 della legge 28.1.1977, n. 10.

Quando il concessionario realizzi tutte o parte delle opere, gli oneri di urbanizzazione vengono ridotti dell'ammontare del costo delle opere realizzate direttamente dai proprietari, ai sensi e secondo le procedure stabilite dalla legge regionale n. 60-61/1977.

II)  Nel caso di "piano di lottizzazione", di "piano di recupero" e di altri piani attuativi, il concorso degli operatori agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria si realizza secondo le seguenti modalità:

1)    Gli oneri di urbanizzazione primaria si assolvono con:

-      la cessione diretta delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere, nella misura necessaria per la razionale organizzazione del piano attuativo

-      l'esecuzione diretta delle relative opere secondo progetti approvati dal Comune e con la supervisione dello stesso o, alternativamente, quando l'Amministrazione Comunale lo ritenesse opportuno, con la corresponsione di un contributo non inferiore al costo effettivo delle opere stesse;

2)    Gli oneri di urbanizzazione secondaria si assolvono con:

-      la cessione diretta delle aree necessarie per la realizzazione delle opere (aree per standard urbanistico di cui all’articolo 22 della legge regionale n. 51/1975) nelle seguenti quantità minime e fatta salva la facoltà di monetizzazione di parte o di tutte le aree secondo le modalità di cui al successivo punto 4.4, disciplinate dalle norme delle singole zone omogenee:

·       insediamenti residenziali:      m² 26,50 ogni 100 m³ di volume ammesso dal P.R.G.

·       insediamenti produttivi:          m² 20 ogni 100 m² di St

-      la corresponsione di un contributo per la realizzazione di una quota parte e/o per il potenziamento delle opere citate ovvero per realizzazione diretta delle stesse da parte degli interessati.

Qualora, nell'ambito del medesimo piano attuativo, venissero ammesse e quindi previste destinazioni appartenenti a diverse categorie, le quantità minime dovranno essere individuate per ogni specifica destinazione, precisando che la quantità minima per gli insediamenti terziari è di m² 100 ogni m² 100 di superficie lorda di pavimento SLP in progetto.

L'onere complessivo di cui ai punti 1) e 2) precedenti non deve in ogni caso essere inferiore al contributo che sarebbe dovuto mediante l'applicazione delle tariffe stabilite dalla citata delibera di Consiglio Comunale relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

4.4    CESSIONE DI AREE - MONETIZZAZIONE

Nel caso di piano di lottizzazione, di piano di recupero e di altro piano attuativo è ammessa la monetizzazione di tutte o di parte delle sole aree per opere di urbanizzazione secondaria, qualora questo non venga espressamente vietato dalle norme delle singole zone omogenee di cui al successivo Titolo III e qualora l'acquisizione di tali aree non venga ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento. Le norme di zona specifiche indicano la superficie minima assoluta di aree a standard non monetizzabile e pertanto da cedere, che non è comunque mai superiore ai valori previsti dall'articolo 22 della legge regionale n. 51/1975. La differenza tra questa superficie minima da cedere e la superficie minima di legge ottenuta con i valori parametrici riportati al primo comma del presente articolo, potrà essere monetizzata, fatta salva la facoltà di cessione gratuita di tutta l'area. Il valore dell'area monetizzata deve essere commisurato all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo di acquisizione di altre aree.

Articolo 5:    DESTINAZIONE D'USO

La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati dovrà essere espressamente indicata nei progetti, sia che si proceda con piani esecutivi sia con intervento edilizio specifico. La destinazione d'uso dei suoli o dei fabbricati dovrà risultare con atto scritto in sede di richiesta di concessione ed in base ad esso dovrà essere verificata la sua conformità con gli usi e le funzioni previste nella zona dallo strumento urbanistico. La verifica di cui al comma precedente, relativamente alla destinazione prevista, verrà effettuata sia in sede di concessione, sia all'atto dell'autorizzazione di abitabilità e di agibilità. I cambiamenti di destinazione d'uso dovranno avvenire nel rispetto delle norme di zona, dietro corresponsione del contributo di concessione ove previsto dalle vigenti disposizioni legislative.

Articolo 6:  CLASSIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONI        D'USO

Per ogni diversa zona omogenea individuata nelle tavole di azzonamento del Piano Regolatore Generale, le norme del successivo Titolo III elencano le categorie di destinazione d’uso ivi ammesse, omogenee e fra loro compatibili. Le principali destinazioni d’uso sono le seguenti:

ATTIVITÀ RESIDENZIALI

-    abitazioni

ATTIVITÀ COMMERCIALI

-    commercio al dettaglio

-    commercio all’ingrosso

-    uffici al servizio di attività commerciali

ATTIVITÀ DIREZIONALI

-    studi professionali e uffici privati in genere

-    agenzie di assicurazione e bancarie

ATTIVITÀ PER L’OSPITALITÀ

-    alberghi, pensioni, motel

-    collegi, case di riposo, case-albergo

-    bar, ristoranti, pizzerie, tavole calde

-    sale per divertimenti

ATTIVITÀ PRIVATE DI INTERESSE PUBBLICO

-    uffici privati d'interesse pubblico (quali patronati, delegazioni A.C.I., ecc.)

-    attrezzature private d'interesse pubblico per lo svolgimento di attività sportive, culturali, ricreative, religiose, quali cinema, teatri, sale di conferenza e concerto, mostre, gallerie, cappelle votive, ecc.

ATTIVITÀ PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE

-    uffici pubblici o d'interesse pubblico

-    servizi pubblici e attrezzature private d'interesse comune (in aree a standard urbanistico) per lo svolgimento di attività politiche, sociali assistenziali, sanitarie, scolastiche, sportive, culturali, religiose

ATTIVITÀ TECNOLOGICHE DI INTERESSE GENERALE

-    attrezzature tecnologiche di interesse generale, quali cabine elettriche, idriche, centraline telefoniche, impianti di depurazione e simili, impianti di smaltimento rifiuti, ecc.

-    cimiteri

RIMESSAGGIO AUTOVEICOLI

-    autorimesse pubbliche, di uso pubblico e private per autovetture e simili

-    autorimesse pubbliche, di uso pubblico e private per autoveicoli commerciali (autobus, autocarri, caravan e simili)

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

-    attività industriali

-    attività artigianali

-    stoccaggio e ricovero dei materiali

-    fabbricati per attività di commercio all'ingrosso in conformità con quanto dettato dalla Deliberazione di G. R. n. 50416 del 28/03/1994

-    fabbricati per l'esposizione e la vendita di merci ingombranti (mobili, autoveicoli, ecc.)

-    uffici amministrativi connessi alle attività produttive

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZIO

-    laboratori artigiani di servizio (quali lavanderie, laboratori fotografici, gastronomie, oreficerie e simili)

-    officine artigiane di servizio (quali gommista, idraulico, riparazione veicoli, restauro mobili e simili) non rumorose né inquinanti

ATTIVITÀ AGRICOLE

-    residenza agricola

-    fabbricati ed impianti per la prima conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici

-    fabbricati ed attrezzature, anche esterne, per la raccolta dei prodotti agricoli e per la custodia degli attrezzi e degli automezzi

-    fabbricati ed impianti per l'allevamento di animali

-    attrezzature per l’agriturismo nel suo complesso (ricettive, di ristoro, di svago)

-    attrezzature per la trasformazione e la vendita di prodotti agroalimentari

ACCESSORI

-    cantine, ripostigli, volumi tecnici posti all’interno del fabbricato principale

pertinenze

-    recinzioni

-    sistemazione di cortili, marciapiedi, orti e giardini, serre ornamentali

-    pozzi e prese di irrigazione

-    autorimesse per le vetture e simili, nei limiti di superficie e di volume previsti dalle norme specifiche di zona

-    balconi, pensiline, terrazze e porticati aperti, gazebo e pergolati;

-    piscine ed altre attrezzature sportive private poste al servizio di abitazioni.

impianti tecnologici AL SERVIZIO DEI FABBRICATI

-    centrali termiche

-    locali macchina ascensore

-    cabine idriche, di decompressione, locali contatori, scale di accesso esterne

Per la corretta interpretazione della classificazione sopradescritta si deve intendere che per ogni destinazione sono compresi gli accessori, le pertinenze e gli impianti tecnologici sopra descritti e strettamente attinenti alla funzione medesima e al suo normale svolgimento. Le destinazioni eventualmente non comprese nell'elenco devono essere classificate secondo criteri di analogia.

Articolo 7:  AREE DI PERTINENZA E UTILIZZAZIONE         DEGLI INDICI.

Le superfici fondiarie Sf, individuate dagli elaborati del Piano Regolatore Generale, necessarie per lo sfruttamento degli indici urbanistici, costituiscono le aree di pertinenza degli edifici realizzati. Un'area di pertinenza si definisce satura quando gli edifici costruiti hanno utilizzato il valore massimo consentito dai rispettivi indici. Agli edifici esistenti viene attribuita, all'atto di richiesta della concessione edilizia o di autorizzazione, un'area di pertinenza fondiaria in base agli indici di zona previsti dal Piano Regolatore, estesa alle aree contigue (edificate e non) appartenenti alla stessa proprietà catastale.

Le aree di pertinenza relative agli edifici esistenti o realizzati dall'attuazione del Piano Regolatore non potranno mai essere ulteriormente conteggiate ai fini dell'utilizzo degli indici di edificabilità se non per saturare l'edificabilità massima concessa, nel caso di precedente utilizzazione parziale degli indici stessi. Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile fra aree a diversa destinazione di zona e di uso, nonché fra aree non contermini, ad eccezione delle zone agricole.

Negli elaborati richiesti per il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie dovrà sempre ed obbligatoriamente figurare l'individuazione planimetrica esatta delle aree di pertinenza, la dimostrazione del calcolo degli indici, distinguendo eventualmente le aree sature da quelle non sature. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di sfruttamento volumetrico che verrà riportato su apposito registro a cura dell’ufficio tecnico comunale e, nel caso di interventi di nuova edificazione o di ampliamento superiore a 50 m² di superficie lorda di pavimento SLP di edifici esistenti, dovrà essere debitamente trascritto, a cura e spese del richiedente la concessione, presso i registri immobiliari .

I fondi e gli appezzamenti anche inedificati, ma la cui superficie è stata computata ai fini dell'applicazione dei parametri urbanistici di zona, restano inedificabili anche in caso di frazionamento successivo. Il vincolo di pertinenza dura con il durare degli edifici.

 

Articolo 8:       DISTANZE MINIME TRA I FABBRICATI, DEI FABBRICATI DAI CONFINI DI PROPRIETÀ E DAL CIGLIO DELLE STRADE

8.1    Distanze minime tra i fabbricati (Df)

Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici esistenti le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.

Fatte salve eventuali diverse prescrizioni imposte dalle norme particolari di zona e quando non siano soggette a piano urbanistico attuativo, per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti e di nuova edificazione è prescritta tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate, direttamente prospicienti, la distanza minima pari all'altezza dell'edificio più alto, con un minimo di m 10,00. Questa norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, mentre non si applica per pareti (o parti di pareti) non finestrate che si fronteggino per un tratto inferiore a m 12,00: in questi casi la distanza minima è ridotta a m 5,00. La norma inoltre, non si applica quando almeno una delle pareti fronteggianti sia appartenente a locali destinati ad accessori (box e simili) ed abbia altezza del punto più alto della copertura non superiore a m 3,00; nel qual caso, comunque, la distanza non può essere inferiore a m 3,00.

8.2    Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà (Dc)

Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e di sopralzo di edifici esistenti è ammessa una distanza dai confini di proprietà del lotto non inferiore a quella preesistente, fermo restando l'obbligo di rispetto della distanza fra fabbricati.

Fatte salve eventuali diverse prescrizioni imposte dalle norme particolari di zona, in tutte le zone che non siano soggette a piano urbanistico attuativo, per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti e di nuova edificazione è prescritta una distanza dai confini di proprietà del lotto pari alla metà dell'altezza dalla fronte prospiciente i confini stessi e comunque mai inferiore a m 5,00.

Tale minimo può essere ridotto a m 0,00 qualora sia intercorso un accordo tra i proprietari per realizzare gli edifici in reciproca aderenza, oppure se preesiste sul confine parete, o porzione di parete, senza finestre di altezza non inferiore a quella del nuovo fabbricato. Il minimo può inoltre essere ridotto, rimanendo comunque salvo l'obbligo di rispettare le norme sulle distanze minime tra i fabbricati, qualora sia intercorso accordo tra i proprietari confinanti. L'accordo dovrà essere trascritto nei registri immobiliari e riportato negli atti di compravendita.

È comunque consentito, anche senza accordo con il proprietario confinante elevare sul confine, ad eccezione di quelli delimitanti zone a destinazione pubblica, pareti non finestrate di locali accessori, pertinenze ed impianti tecnologici (box e simili) a condizione che abbiano altezza del punto più alto della copertura non superiore a m 3,00. Questi stessi locali accessori possono essere posti a distanza dal confine non inferiore da m 3,00.

8.3    Distanze minime dei fabbricati dalle strade (Ds)

Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e di sopralzo di edifici esistenti è ammessa una distanza dalle strade non inferiore a quella esistente.

Fatte salve eventuali diverse prescrizioni imposte dalle norme particolari di zona, nelle zone di completamento che non siano soggette a piano urbanistico attuativo, per gli interventi di ampliamento di edifici o di nuova costruzione è prescritta una distanza minima pari a m 3,00, salvo i casi di costruzione in aderenza con edificio esistente, nei quali è ammessa una distanza dalle strade non inferiore a quella dell'edificio esistente, e i casi di allineamento già in atto nei quali la distanza minima dal ciglio può essere fissata dall’allineamento più distante dalla strada.

Fatte salve eventuali diverse prescrizioni imposte dalle norme particolari di zona, nelle zone di espansione che non siano soggette a piano urbanistico esecutivo, per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti e di nuova edificazione sono prescritte le seguenti distanze minime:

-      m       5,00 per strade di larghezza inferiore a m 7,00

-      m       7,50 per strade di larghezza compresa tra m 7,00 e m 15,00

-      m       10,00 per strade di larghezza superiore a m 15,00

Qualora entrambi i lati delle strade siano edificati e la distanza tra i fabbricati, some sopra computata, risulti inferiore a quella del fabbricato più alto, la distanza dovrà essere maggiorata fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

In ogni caso devono essere fatti salvi i disposti del nuovo codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che si intendono prevalenti sulla presente norma.

8.4    Distanza per fabbricati inclusi in piani esecutivi.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei punti precedenti, nell'ambito di piani urbanistici esecutivi con previsioni planovolumetriche, purché venga assicurato il soleggiamento agli edifici stessi.

Articolo 9:    CAVE E TORBIERE

L'apertura e l'ampliamento di cave e torbiere e comunque la coltivazione delle sostanze minerali di cava è disciplinata dalla vigente legge regionale del 30.3.1982, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.

È ammessa l'apertura e l'ampliamento di cave solo negli ambiti territoriali previsti dal Piano Cave della provincia di Pavia. Si precisa a questo proposito che il piano cave vigente, approvato dal consiglio regionale con deliberazione 30 giugno 1993, n. V/0844, non prevede nessun ambito di cava nel territorio comunale di Casteggio.

Articolo 10: BOSCHI E ZONE ALBERATE E TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO

L'utilizzazione e il taglio dei boschi sono disciplinati dalla legge regionale 5.4.1976, n. 8 e successive modificazioni e integrazioni. Chiunque intenda effettuare il taglio dei boschi dovrà farne preventiva denuncia all'ispettorato dipartimentale delle foreste.

In aggiunta alle disposizioni vigenti, allo scopo di tutelare il patrimonio arboreo sul territorio comunale, in tutto il territorio, valgono le seguenti disposizioni:

a)  qualsiasi abbattimento di alberi di alto fusto è consentito, previa specifica preventiva autorizzazione del Sindaco, solo nei casi di pericolo, igiene o di grave ostacolo alla realizzazione di interventi edilizi di nuova costruzione o di ampliamento e comunque è subordinato all'impegno alla sua ripiantumazione entro il termine di un anno, eventualmente con alberi di altra specie purché ad alto fusto ed in diversa posizione, purché su proprietà dell'interessato e se il fatto risulta tecnicamente possibile;

b)    la disciplina di cui al precedente punto a) vale per qualsiasi abbattimento di alberi, sia di basso che di alto fusto, di cespugli e di qualunque essenza arborea, posti a difesa di ripe, scarpate, strade e sentieri, pubblici e privati;

c) qualsiasi richiesta di concessione e/o autorizzazione edilizia ricadente nell'ambito di terreni piantumati, dovrà essere accompagnata da una planimetria contenente l'indicazione degli alberi esistenti, la loro natura, dimensione e posizione nonché l'impegno ad una adeguata ripiantumazione nei termini e nei modi di cui al precedente punto a.