Articolo 38: FASCIA DI RISPETTO STRADALE

Si tratta di zona urbanistica destinata alla protezione della rete viabilistica principale, esistente e di progetto, definita ai sensi dell'articolo 26 della legge Urbanistica Regionale 15.4.1968, n. 51, dagli articoli 16, 17 e 18 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dall’articolo 26 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni. Esse sono indicate graficamente nelle tavole di azzonamento nel Piano Regolatore Generale. Le fasce di rispetto sono inedificabili e non hanno capacità volumetrica o di superficie lorda di pavimento e quindi non concorrono alla determinazione della edificabilità delle zone contermini. Ferme restando le norme sugli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni di zona di cui al presente articolo, per gli edifici esistenti, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria MO, manutenzione straordinaria MS, restauro RR, risanamento conservativo RC e ristrutturazione RT In questa zona sono ammessi i seguenti interventi, se realizzati direttamente dall'ente che ha competenza sulla strada o comunque con il suo parere favorevole:

-      la realizzazione di nuove strade e svincoli e l'ampliamento di quelle esistenti

-      la realizzazione di canalizzazioni, sostegni ed attrezzature dei vari servizi (rete pubblica, fognaria, telefonica, idrica, ecc.)

-      la realizzazione di parcheggi, piste ciclabili, percorsi pedonali, sistemazioni a verde, esposizioni a cielo libero, coltivazioni dei suoli

-      la realizzazione di stazioni di servizio e di rifornimento carburante

-      opere per il contenimento idrico, acustico e dell'inquinamento atmosferico

Sono inoltre fatte salve, indipendentemente dall’individuazione grafica sulle Tavole di azzonamento del P.R.G. tutte le disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). Valgono in particolare, con riferimento al “perimetro del centro abitato” deliberato dalla Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 4 del nuovo codice della strada, le disposizioni degli articoli 26, 27 e 28 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, in merito alle distanze dal confine stradale per le nuove costruzioni, le ricostruzioni e gli ampliamenti fronteggianti le strade e per la costruzione e la ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi natura lateralmente alle strade.