Si tratta di zona omogenea E, ai sensi del D.I. 2.4.1968, n. 1444.
Queste zone sono sottoposte a rigorosa salvaguardia. Esse hanno lo scopo di costituire una difesa dei corsi d'acqua di Casteggio soggetti a vincolo ex lege n. 1497/39 imposto dall'articolo 1, lettera c) della legge n. 431/85, che sono il torrente Coppa ed il Torrente Rile. Si specifica che il perimetro del vincolo sopra richiamato è stato modificato in funzione delle caratteristiche e del valore ambientale dei luoghi.
In queste zone sono ammessi gli strumenti attuativi, le destinazioni, gli indici e parametri urbanistici nonché le prescrizioni speciali previsti per la zona agricola normale E1, con particolari limitazioni dovute alla tutela ambientale. Sono escluse tutte le alterazioni e mutazioni di destinazione del suolo ad esclusione di quelle necessarie per una normale attività agricola e per la valorizzazione dell’ambiente, sia in senso naturalistico (a conferma, protezione e potenziamento delle aree naturali presenti - sponde e rive di corsi d’acqua, boschi, macchie d’alberi, ecc.). In tali zone non è consentita l'autorizzazione di opere connesse all'apertura e all'esercizio di nuove cave. È, in particolare, espressamente vietata l'utilizzazione a discarica, anche controllata, di qualunque tipo e con qualunque gestione, sia pubblica che privata.
Allo scopo di salvaguardare le caratteristiche urbanistiche ed ambientali della zona, nella costruzioni di nuovi edifici e nel recupero di quelli esistenti (con eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria), è obbligatorio l'uso di materiali tradizionali per le parti a contatto con l'atmosfera esterna. Si prescrive pertanto, sia per le costruzioni residenziali che per gli edifici destinati ad attrezzature agricole:
a) per la struttura: sono ammesse strutture prefabbricate a condizione che la forma complessiva degli edifici, la pendenza delle falde dei tetti, le gronde ed ogni altra parte significativa siano armonizzate con le forme tradizionali della zona
b) per le coperture: l'uso del coppo o di tegole a canale (portoghesi, olandesi e simili) in laterizio
c) per i rivestimenti esterni: l'uso dell'intonaco civile con eventuale zoccolatura in beola o in serizzo o in montorfano o altra pietra locale non levigata o dei mattoni a vista di tipo vecchio. È vietato l'uso di intonaci plastici e di rivestimenti in materiali riflettenti di qualsiasi tipo
d) per i serramenti delle finestre e delle porte:
- edifici civili: infissi e telai in legno e imposte in legno pieno e del tipo a persiana
- edifici destinati ad attrezzature agricole: è ammesso l'uso di infissi e telai in ferro verniciato
e) per i canali di gronda: l'uso del rame o della lamiera verniciata
f) per le tinte degli intonaci di facciata: l'uso di colori e tonalità chiare che riprendano quelle preesistenti, se documentabili.
Ai fini del computo dei volumi e delle superfici coperte, nella presente zona è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, siti in zona agricola E1, E2 (a cui, a questo solo fine, sono attribuiti gli indici di zona E1) ed E3, compresi quelli su terreni di comuni contermini.