Articolo 31: ZONA AGRICOLA DI RISPETTO DEL CENTRO EDIFICATO E2

Si tratta di zona omogenea E, ai sensi del D.I. 2.4.1968, n. 1444. Queste zone sono sottoposte a rigorosa salvaguardia, e sono edificabili limitatamente al recupero, agli ampliamenti ed alla realizzazione di accessori, pertinenze e servizi tecnologici degli edifici esistenti nei limiti sotto specificati. Esse hanno lo scopo di costituire un protezione ai centri abitati e, per la loro particolare ubicazione rispetto alle aree urbanizzate o urbanizzabili, evitano la compromissione delle aree libere per eventuali ulteriori sviluppi nell'abitato.

31.1  DESTINAZIONI AMMESSE

In queste zone sono ammessi soltanto lavori inerenti le coltivazioni, nonché la costruzione di strade nel verde per l'accesso ai campi, sentieri e percorsi pedonali. Sono escluse tutte le alterazioni e mutazioni di destinazione del suolo ad esclusione di quelle necessarie per una normale attività di mantenimento ed ampliamento delle attività agricole. Per tali zone non è consentita l'autorizzazione di opere connesse all'apertura e all'esercizio di nuove cave.

31.2  EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI

Per gli edifici residenziali esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e modifica interna, nonché di realizzazione delle pertinenze, degli accessori e dei volumi tecnici alle abitazioni esistenti alla data di adozione del Piano Regolatore Generale. Sono altresì ammessi "una tantum", gli interventi di ampliamento, per adeguamento igienico e tecnologico  (relativo anche al complesso di ciascuna delle unità immobiliari interessate che possono essere riorganizzate in modo integrale), fino a 150 m³ di volume per ogni unità immobiliare residenziale esistente alla data di adozione del Piano Regolatore Generale. A tali possibilità è lecito ricorrere solo nel caso in cui, sulla base degli indici ammessi nella zona, non sia possibile alcun aumento di volume o aumenti inferiori a quelli sopra indicati. Detti interventi sono ammessi anche per le residenze che non sono di pertinenza agricola, specificamente individuate dal presente P.R.G. al Fascicolo 8 (“Zone agricole: analisi ecografica degli edifici identificati nei lotti e nei comparti e pertinenzialità agricola”) ed alle Tavole n. 8 e 9 (“Rilievo: destinazioni d'uso delle costruzioni in aree agricole”, scala 1: 5.000 - parte nord e parte sud).

31.3  EDIFICI NON RESIDENZIALI ESISTENTI

Per gli edifici non residenziali esistenti alla data di adozione del presente PRG al servizio di aziende agricole, sono ammessi solo interventi per restauro RR, risanamento conservativo RC, manutenzione ordinaria MO, straordinaria MS, ristrutturazione ed ampliamento nella misura del 20% della superficie lorda di pavimento esistente. A tali possibilità è lecito ricorrere solo nel caso in cui, sulla base degli indici ammessi nella zona, non sia possibile alcun aumento di volume o aumenti inferiori a quelli sopra indicati.

Per le aree e gli edifici espressamente individuati con apposita simbologia nelle tavole di azzonamento del P.R.G. sopra richiamate e che hanno perso l’originaria funzione agricola, valgono le disposizioni dell’articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti in zona agricola). In particolare per i fabbricati esistenti sono consentiti interventi per restauro RR, risanamento conservativo RC, manutenzione ordinaria MO, straordinaria MS, ristrutturazione ed ampliamento nella misura del 20% della superficie lorda di pavimento esistente, con possibilità di destinazione d'uso diversa da quella agricola. Con riferimento all’articolo 1 della citata L.R. 1/2001 (Mutamenti di destinazione d'uso e strumentazione urbanistica), si considerano destinazioni d'uso principali quelle in atto alla data di adozione del Piano Regolatore Generale e destinazioni d'uso non ammissibili quelle relative ad attività commerciali non costituenti esercizi di vicinato (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) e ad attività produttive di tipo molesto o nocivo. Ricordando che, nel caso di cui sopra, qualsiasi mutamento di destinazione d'uso di aree e di edifici, attuato con opere edilizie, comporta un aumento del fabbisogno di standard; nei casi di mutamento di destinazione d'uso di cui al comma precedente, è fatto obbligo di  cessione diretta delle aree a standard necessarie di cui all’articolo 22 della legge regionale n. 51/1975, nelle seguenti quantità minime:

-          insediamenti residenziali:       m² 26,50 ogni 100 m³ di volume

-          insediamenti produttivi:           m² 20 ogni 100 m² di SLP

-          insediamenti commerciali:      m² 100 ogni 100 m² di St

Nelle ipotesi di cui sopra, qualora il comune accerti la materiale impossibilità del reperimento totale o parziale degli standard nell'area o edificio interessati dal mutamento di destinazione d'uso, può accettare la cessione di altra area idonea nel territorio comunale o chiedere che venga corrisposta all'amministrazione, in alternativa, una somma commisurata al valore economico dell'area da acquisire, da determinarsi in base a criteri generali approvati e periodicamente aggiornati dal comune, fatto salvo quanto già corrisposto a titolo di contributi concessori.