Si tratta di zona omogenea E, ai sensi del D.I. 2.4.1968, n. 1444, destinate alla generica attività agricola. Valgono in particolare le prescrizioni, i criteri e le modalità di cui alla legge regionale 7.6.1980, n. 93 con il fine di valorizzare e recuperare il patrimonio agricolo ed assicurare la tutela e l'efficienza delle unità produttive.
Le previsioni di zona si attuano mediante semplice concessione (intervento edilizio diretto).
Nella zona di cui al presente articolo sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive quali stalle, silo, serre, magazzini e locali per la lavorazione, la trasformazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli.
Nella zona di cui al presente articolo, la concessione edilizia potrà essere rilasciata esclusivamente:
1) all'imprenditore agricolo singolo o associato, iscritto all’Albo di cui alla legge regionale 13.4.1974, n. 18 per tutti gli interventi ammessi nella zona, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 9, lettera a) della legge 28.1.1977, n. 10
2) al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi di concessione;
La concessione è tuttavia subordinata:
a) alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da trascriversi a cura e spese del concessionario sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione della destinazione di zona riguardante l'area interessata, operata dagli strumenti urbanistici generali;
b) all'accertamento da parte del Sindaco dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola;
c) limitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del precedente comma, anche alla presentazione al Sindaco, contestualmente alla richiesta di concessione edilizia di specifica certificazione disposta dal servizio provinciale agricoltura e foreste e alimentazione competente per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa.
Dei requisiti, dell'attestamento e delle verifiche di cui al presente articolo, è fatta specifica menzione nel provvedimento di concessione. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica. Il Sindaco deve rilasciare, contestualmente all'atto di concessione, una attestazione relativa alle aree su cui deve essere costituito il vincolo di "non" edificazione di cui al precedente comma.
Fino all'approvazione del piano territoriale competente di cui alla sezione II, titolo II della legge regionale 15.4.1975, n. 51 valgono i seguenti indici e parametri urbanistici:
· per gli interventi abitativi, nei limiti di destinazione di cui ai paragrafi precedenti:
H |
= |
m 7,50 |
SPp |
= |
1 m² per ogni 10 m³ di volume residenziale |
If |
= |
a) m³ 0,06 per m² su terreni a coltura orticola o floricola specializzata; b) m³ 0,01 per m² per un massimo di 500 m³ per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente; c) m³ 0,03 per m² sugli altri terreni agricoli.
|
· per gli altri interventi, riferiti alle attrezzature ed infrastrutture produttive, nei limiti di destinazione di cui ai paragrafi precedenti:
Rc |
= |
10% dell'intera superficie aziendale |
Rc |
= |
40% nel caso di serre |
H |
= |
m 8,00 per i fabbricati |
H |
= |
m 18,00 per serbatoi, silo, e simili. |
SPp |
= |
5 m² per ogni 100 m² di superficie lorda di pavimento |
· per tutti gli interventi:
Dc |
= |
H/2 con un minimo di m 5,00 |
Ds |
= |
m 10,00 comunque secondo le indicazioni grafiche di Piano Regolatore Generale |
Df |
= |
m 10,00 |
a) PATRIMONIO ARBOREO: Sulle trasformazioni del suolo e sulla gestione del patrimonio arboreo valgono le norme della vigente legislazione in materia.
b) COPERTURE STAGIONALI: Non è subordinata né a concessione né ad autorizzazione comunale la realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture.
c) ALLEVAMENTI: L'insediamento di fabbricati ed impianti per allevamenti di animali dovrà essere sempre subordinato alla realizzazione di appositi impianti di depurazione delle acque ed alla adozione di particolari tecniche anche di tipo agronomico, atte a garantire per le acque di scarico i limiti di accettabilità previsti dalle norme vigenti o comunque prescritti dall'ufficiale sanitario. Per i nuovi impianti zootecnici e per l'ampliamento di quelli esistenti, la superficie colturale dell'azienda deve assicurare almeno il 50% della base alimentare necessaria all'allevamento.
d) DISTANZE TRA GLI EDIFICI DESTINATI AD ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO E LE AREE ESTERNE: Le attrezzature attinenti agli allevamenti devono essere collocate alle seguenti distanze minime:
- ALLEVAMENTI DI SUINI:
distanza dai confini |
= |
m 100 |
distanza delle abitazioni |
= |
m 100, con esclusione della abitazione del custode per la quale è richiesta una distanza minima di m 20 |
- ALLEVAMENTI DI BOVINI, POLLI E ZOOTECNIA MINORE:
distanza dai confini |
= |
m 20 |
distanza delle abitazioni |
= |
m 50, con esclusione della abitazione del custode per la quale è richiesta una distanza minima di m 20 |
e) ATTIVITÀ ESTRATTIVE A CAVE: È ammessa la coltivazione di sostanze minerali di cava e l'apertura di nuovi esercizi, esclusivamente in conformità al piano cave approvato per la provincia di Pavia e a quanto prescritto dalla legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.
f) EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI: Sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria MS, restauro RR, risanamento conservativo RC e ristrutturazione RT, e di modifica interna, nonché di realizzazione delle pertinenze, degli accessori e dei volumi tecnici, alle abitazioni esistenti alla data di adozione del Piano Regolatore Generale, sono altresì ammessi "una tantum", gli interventi di ampliamento, per adeguamento igienico e tecnologico, fino a 150 m³ di volume per ogni unità immobiliare residenziale esistente alla data di adozione del Piano Regolatore Generale. A tali possibilità è lecito ricorrere solo nel caso in cui, sulla base degli indici ammessi nella zona, non sia possibile alcun aumento di volume o aumenti inferiori a quelli sopra indicati. Detti interventi sono ammessi anche per le residenze che non sono di pertinenza agricola, specificamente individuate dal presente P.R.G. al Fascicolo 8 (“Zone agricole: analisi ecografica degli edifici identificati nei lotti e nei comparti e pertinenzialità agricola”) ed alle Tavole n. 8 e 9 (“Rilievo: destinazioni d'uso delle costruzioni in aree agricole”, scala 1: 5.000 - parte nord e parte sud).
g) EDIFICI NON RESIDENZIALI ESISTENTI: Per gli edifici non residenziali, sono ammessi solo interventi per restauro RR, risanamento conservativo RC, manutenzione ordinaria MO, straordinaria MS, ristrutturazione ed ampliamento nella misura del 20% della superficie lorda di pavimento esistente. Tale possibilità di ampliamento è tuttavia limitata ad edifici al servizio di aziende agricole. Per gli edifici non residenziali esistenti ed attualmente non funzionali all’attività agricola, individuati come al punto precedente, oltre alla conferma della destinazione in atto, sono ammesse destinazioni d’uso appartenenti alla categoria della residenza agricola e dell’agriturismo, cosi come disciplinato dalle leggi vigenti in materia, e delle attrezzature connesse all’utilizzazione turistica dei complessi interessati, senza aumento della SLP esistente al momento dell’adozione del presente P.R.G.
h) COMPOSIZIONE DEL LOTTO DI PERTINENZA: Ai fini del computo dei volumi e delle superfici coperte, nella presente zona è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, siti in zona agricola E1, E2 (a cui, a questo solo fine, sono attribuiti gli indici di zona E1) ed E3, compresi quelli su terreni di comuni contermini.
i) ALTRE PRESCRIZIONI: Qualsiasi intervento edilizio in zona agricola dovrà essere realizzato con tipologie, forme e materiali compatibili con l'ambiente circostante.
j) ALTRE PRESCRIZIONI: Qualsiasi intervento edilizio in zona agricola dovrà essere realizzato con tipologie, forme e materiali compatibili con l'ambiente circostante.