Articolo 23: ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE A MEDIA DENSITÀ' C2 SOGGETTA A P.L.

Si tratta di una zona omogenea C, ai sensi del D.I. 2.4.1968, n 1444. Queste zone, non ancora edificate, sono poste in aree limitrofe alle zone di completamento; hanno collegamenti diretti con i servizi esistenti e sono facilmente urbanizzabili. In esse si persegue l'obiettivo di realizzare nuovi edifici a prevalente destinazione residenziale insieme con le opere di urbanizzazione primaria e gli standard urbanistici ad essi necessari. Le caratteristiche dei luoghi, siti nelle zone di pianura, e del tessuto urbanistico circostante, ammettono la realizzazione di edifici a media densità, con tipologia a palazzine.

23.1  STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Le previsioni di zona si attuano mediante Piano di Lottizzazione convenzionato.

23.2  DESTINAZIONI AMMESSE

Le destinazioni e funzioni ammesse nella zona sono esclusivamente le seguenti:

a)    residenza

b)    servizi sociali di proprietà pubblica

c)    attrezzature per l'ospitalità

d)    attività culturali, pubbliche, sindacali e religiose, pubbliche o private

e)    ristoranti, bar, locali di divertimento e di ricreazione

f)      garage di uso pubblico

g)    locali accessori, pertinenze ed impianti tecnologici alle destinazioni suddette

h)    artigianato di servizio (con esclusione delle lavorazioni) moleste o comunque incompatibili con la residenza)

i)      commercio al dettaglio

j)      uffici privati, studi professionali

È prescritta per la categoria residenziale, una quantità minima pari al 70% della superficie lorda di pavimento prevista dal Piano di Lottizzazione.

23.3  PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI DI ZONA:

It

=

1,00 m³/m²

H

=

12,50 m

Ds

=

distanza dalle strade esterne allo strumento urbanistico attuativo:

 

 

secondo gli allineamenti esistenti lungo le strade

 

 

ovvero lungo la fascia di rispetto stradale

 

 

ovvero m 5,00

Df

=

distanza dagli edifici esterni allo strumento urbanistico attuativo:

 

 

10,00 m

Dc

=

distanza dai confini esterni allo strumento urbanistico attuativo:

 

 

metà dell'edificio più alto con un minimo di m 5,00 oppure a confine

SPp

=

1 m² ogni 10 m³ di costruzione, secondo l'articolo 18 della legge 6.8.1987, n. 765

SVp

=

superficie minima pari a 1/10 della Sf, con un albero ogni 40 m² di SVp

 

L'indice di edificabilità fondiaria If, il rapporto di copertura Rc e le distanze interne Ds, Dc e Df, saranno fissati dallo strumento urbanistico esecutivo.

23.4  MODALITÀ DI INTERVENTO

Con riferimento all'articolo 16 delle presenti norme, sono ammessi, nel rispetto degli indici e parametri di zona, i modelli o modalità di intervento di nuova costruzione NC.

23.5  AREE A STANDARD URBANISTICO

Gli strumenti urbanistici attuativi dovranno garantire la dotazione di aree per standard urbanistico, così come definite all'articolo 4 delle presenti norme. È ammessa, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5.12.1977, n. 60/61, la monetizzazione del 50% delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria