Si tratta di zona omogenea B, ai sensi del D.I. 2.4.1968, n 1444. In questa zona, edificata in tempi diversi e con indici vari, con tipologie a cortina o di impianto a corte o di edilizia monoresidenziale, si persegue l'obiettivo di conservazione dei volumi esistenti, con gli incrementi legati alle necessità di adeguamento igienico e funzionali degli edifici, con alcune nuove possibilità edificatorie nei lotti liberi esistenti.
Le previsioni di zona si attuano mediante intervento edilizio diretto.
Le destinazioni e funzioni ammesse nella zona sono le seguenti:
a) residenza
b) servizi sociali di proprietà pubblica
c) attrezzature per l'ospitalità
d) attività culturali, pubbliche, sindacali e religiose, pubbliche o private
e) ristoranti, bar, locali di divertimento e di ricreazione
f) garage di uso pubblico
g) locali accessori, pertinenze ed impianti tecnologici alle destinazioni suddette
h) artigianato di servizio (con esclusione delle lavorazioni moleste o comunque incompatibili con la residenza)
i) commercio al dettaglio
j) uffici privati, studi professionali
If |
= |
0,60 m³/m² |
Rc |
= |
40% |
H |
= |
massimo m 8,50 |
Ds |
= |
secondo gli allineamenti esistenti lungo le strade o, nel caso di inesistenza di edifici vicini, minimo m 3,00 |
Df |
= |
10,00 m |
Dc |
= |
minimo di m 5,00 oppure a confine |
SPp |
= |
1,00 m² ogni 10 m³ di nuova costruzione o di ricostruzione, secondo l'articolo 18 della legge 6.8.1987, n. 765 e successive modificazioni ed integrazioni |
SVp |
= |
superficie minima pari a 1/8 della superficie non coperta, con un albero ogni 40 m² di verde |
Con riferimento all'articolo 16 delle presenti norme, sono ammessi, nel rispetto degli indici e parametri di zona, i seguenti modelli o modalità di intervento: manutenzione ordinaria MO, manutenzione straordinaria MS, restauro RR, risanamento conservativo RC, ristrutturazione RT, ampliamento CP, nuova costruzione NC e demolizione con ricostruzione DR.
Ferme restando le norme sugli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni di zona di cui al presente articolo, per gli edifici esistenti conformi a tali destinazioni ma difformi rispetto agli indici e parametri di zona, oltre agli interventi prima elencati, sono consentiti interventi di ampliamento per un massimo di m² 50 di superficie lorda di pavimento per il complesso degli edifici insistenti su ogni area di pertinenza esistente, da realizzare una sola volta ed entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del Piano Regolatore Generale, a condizione che l’intervento sia organicamente integrato nel volume principale. La presente norma può essere applicata solo agli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G.